far mutare l’orientamento dell’Amministrazione è stata la Corte di Cassazione. Si conclude così un contenzioso più che decennale e promosso, tra gli altri, anche dalla FLC CGIL.
La Cassazione sezione lavoro, con sentenza del 17 giugno 2010, n. 14629, ha finalmente posto fine ad un contenzioso più che decennale sulla corretta applicazione dell’art. 673 del D.lgs 297/94 in base al quale viene stabilito che il servizio del personale di ruolo della scuola prestato presso le sedi estere è calcolato” agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l’aumento di un terzo”
Come è noto il principio era stato messo in discussione dallo stesso MIUR nel lontano 2005 nonostante che un precedente pronunciamento del Consiglio di Stato, sentenza n. 733/1999, riconosceva la ratio del diritto. Da allora la FLC CGIL, le altre Organizzazioni sindacali e singoli lavoratori hanno promosso un numero impressionante di cause, per lo più con esiti positivi, anche in secondo grado di giudizio perché convinti della fondatezza del riconoscimento di tale diritto.
Ed è proprio un pronunciamento della Corte d’Appello di Torino, impugnato dal MIUR, ha consentito alla Corte di Cassazione di pronunciarsi, come sopra ricordato, in via definitiva in materia.
Sulla base di questo pronunciamento e dopo il parere della stessa Avvocatura dello Stato il MIUR con nota del 7 novembre u.s si è convinto che “l’attribuzione anticipata degli aumenti periodici determina un’anzianità che viene stabilizzata ai fini della progressione di carriera e del corrispondente trattamento economico di posizione utile a pensione” così come da pronunciamento della giurisprudenza. Di conseguenza con la nota in questione il Miur ha diramato direttive ben precise a tutti gli Uffici Scolastici Regionali invitandoli a provvedere al riconoscimento del diritto e a fare le opportune correzioni..
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Supervalutazione del servizio prestato all’estero ai fini della progressione della carriera: l’USR Piemonte trasmette i chiarimenti del MIUR
L’USR Piemonte trasmette, per opportuna conoscenza, la comunicazione prot. n. 9023 del 7 novembre 2011 del MIUR e la nota datata 17 ottobre 2011, prot. n. 3898, con la quale l’Ufficio Legislativo del MIUR ha fornito il parere in relazione alle modalità di riconoscimento del servizio prestato all’estero dal personale docente ai fini della progressione della carriera.
Per quanto attiene le modalità di riconoscimento del servizio prestato all’estero, la Direzione Generale del MIUR, allo scopo di eliminare dubbi ed assicurare uniformità di applicazione della normativa riguardante la supervalutazione dei servizi prestati all’estero, ha chiesto apposito parere all’Ufficio Legislativo del Ministero, che ha proceduto a fornire il proprio con nota del 17 ottobre 2011, prot. n. 3898.
L’Ufficio Legislativo ha puntualmente analizzato la normativa riguardante il servizio in questione, nonché i vari pareri e sentenze degli organi giurisdizionali, ultima delle quali la n. 14629/2010 della Corte di Cassazione, con la quale è stato sentenziato che “l’attribuzione anticipata degli aumenti periodici determina un’anzianità che viene stabilizzata ai fini della progressione di carriera e del corrispondente trattamento economico di posizione utile a pensione”.