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Niente pensione anticipata prima di 40 anni. La deroga di un quinquennio prevista per gli statali dal decreto 112 non vale per la scuola

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La Consulta ha rigettato una questione di legittimità costituzionale relativa ad una norma che preclude solo al personale della scuola la possibilità di andare in pensione 5 anni prima del 40esimo anno di servizio (n.283 del 20 ottobre scorso).
In tale periodo, gli impiegati delle altre amministrazione prendono mezzo stipendio e in cambio non vanno a lavorare.
Ma al compimento del 40esimo anno prendono la pensione intera, come se fossero rimasti in servizio anche nel periodo di esonero.
Ciò non di meno, la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la preclusione prevista solo per la scuola. Perché,mentre nella altre amministrazioni statali i lavoratori a mezzo stipendio non vengono sostituiti, nella scuola bisognerebbe provvedere all’assunzione di supplenti e quindi alla fine non ci sarebbe alcun risparmio. E siccome lo scopo dell’art. 64 del decreto legge 112/2008 è proprio quello di ridurre i costi della pubblica amministrazione, il diverso trattamento previsto per la scuola è costituzionalmente legittimo.
La norma esaminata dalla Consulta è l’art. 72, primo comma, del decreto legge 112/2008, che preclude al personale della scuola di accedere all’esonero nell’ultimo periodo del comma 1.Tale esonero consiste nella sospensione dal servizio per un periodo massimo di cinque anni. E si pone sostanzialmente come una forma di collocamento a riposo, consistente, a domanda dell’interessato, nell’esonero anticipato per i dipendenti pubblici, che abbiano una anzianità contributiva vicina ai 40 anni. Secondo la Corte, però, l’esclusione è legittima, perché risponde alla logica contenuta nell’art.64 dello stesso decreto legge, il cui fine è quello di elevare il rapporto docente:alunni di almeno un punto. In ciò determinando una forte riduzione dell’organico del personale. E tale logica si scontrerebbe con la ratio dell’ultimo comma dell’art. 72, che è quella di far diminuire i costi dell’amministrazione. Ciò spiega la diversità di trattamento tra la scuole e le restanti amministrazioni statali. La normativa del comparto scuola presenta, infatti, talune specificità legate, in particolare, all’esigenza di garantire il rispetto dell’ordinamento didattico e la continuità dell’insegnamento, tali da rendere necessaria una regolamentazione derogatoria di quella vigente per altri comparti dell’impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
In questo contesto si inserisce la disposizione di cui all’ultima parte del primo comma dell’art. 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, che esclude il personale scolastico dalla facoltà di accedere alla procedura di collocamento a riposo anticipato, delineata dai commi da 1 a 6 dell’articolo stesso. Tale scelta limitativa deve ritenersi dettata dalla necessità di rispettare, anche nel caso di cessazione dal servizio, i criteri informatori della normativa in questo settore, in base ai quali, in caso di collocamenti a riposo, è necessario procedere alle sostituzioni del personale cessato dal servizio mediante il ricorso a supplenze o all’immissione in ruolo di altri docenti iscritti nelle graduatorie permanenti.
E per questi motivi la Consulta ha ritenuto che la posizione dei dipendenti pubblici appartenenti agli altri comparti di contrattazione collettiva non fosse confrontabile con quella dei dipendenti della scuola. Anche perché gli interventi normativi che riguardano l’ingresso e la cessazione dal servizio di questi ultimi devono tenere necessariamente conto di esigenze e ragioni organizzative differenziate, che rendono giustificabile la diversità di discipline normative per quanto attiene alla previsione dell’esonero anticipato. E dunque, sempre secondo la Corte, la disposizione di esclusione del personale scolastico dall’area di operatività dell’art. 72 del decreto-legge si presenta in sintonia con il disegno del legislatore, che appare diretto a realizzare una riduzione del numero dei dipendenti pubblici altrimenti non raggiungibile se il’accesso all’esonero venisse consentito anche al personale della scuola.     (da ItaliaOggi di Antimo Di Geronimo)

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