Gli Ata, ovvero il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, riconquistano i diritti giuridici ed economici connessi all’anzianità. Il beneficio riguarda tutti coloro che provengono dagli enti locali e vennero trasferiti presso il ministero della istruzione sulla base della legge n. 124 del 3 maggio 1999. La buona notizia giunge dalla più recente sentenza della corte di cassazione in materia di tale diritto del lavoro depositata il 12 ottobre scorso e recante il n. 20980. I giudici di piazza Cavour nel decidere riferiscono di aver tener conto dell’orientamento assunto dalla massima magistratura europea. Il caso, infatti, era similare ad altri già oggetto di controversie portate dinanzi al giudizio della corte europea dei diritti dell’uomo e della corte di giustizia dell’unione europea. Il principio accolto dalla nostra corte di cassazione è fondato sulla considerazione che i lavoratori coinvolti nel passaggio da enti locali a personale ata della scuola non subiscano un peggioramento delle condizioni giuridico-retributive, parimenti ai benefici previsti per i trasferimenti d’impresa. La causa specifica è giunta al giudice di legittimità dopo che il ricorrente aveva ottenuto ragione dal tribunale ma torto dalla corte d’appello. Invero, l’analisi storico-giuridica di questo tipo di situazioni risulta complessa per l’intervento della finanziaria del 2006 che ha portato ad una inversione di rotta con seguente perplessità ed aumento di contenzioso. In origine, la citata legge 124/99 aveva consentito i trasferimenti in termini paritari (come da art. 2112 cc ed art. 31 dlgs 165/2001), i peggioramenti tuttavia sopravvennero a causa di un decreto ministeriale (del 5.4.2001, che recepiva un accordo sindacale !). Tale situazione, comunque, era stata sempre risolta a favore del lavoratore perché i giudici aditi non applicavano, ovviamente, il decreto bensì la vecchia legge, trattandosi di prevalenza gerarchica tra norma avente valore diverso. La finanziaria 2006 (n. 266/2005) tuttavia fece proprio il contenuto del decreto formulando l’interpretazione autentica della vecchia legge sicché i giudici dovettero adeguarsi rigettando le ragioni dei lavoratori. Nel frattempo la questione venne portata al giudizio della magistratura europea: da un lato la corte dei diritti dell’uomo con la sentenza 7.6.2011, e dall’altro la grande sezione della corte di giustizia europea con la sentenza 6.9.2001. Ne è emerso che il diritto dell’unione contiene, e conteneva già all’epoca, nella direttiva n. 77/187 la salvezza dei diritti del lavoratore trasferito per la ragione che è inammissibile che «determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente». Sulla scorta dei dettami della giustizia europea, dunque il giudice nazionale, scrive la Cassazione, è chiamato ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo e conseguentemente di deciderne la reintegrazione dei diritti lesi. (da ItaliaOggi di Giuseppe Mantica)