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Tar Piemonte: la mancata comunicazione del procedimento rende illegittima la cancellazione dalle Gae

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La comunicazione di avvio del procedimento riveste un ruolo fondamentale nello svolgimento delle funzioni ampliative o conformative della posizione giuridica del privato, che non può essere svilito a mero onere formale e, neppure, a quello di adempimento istruttorio, essendo, invero, tesa a dar luogo ad un contraddittorio endo-procedimentale a carattere necessario, con conseguente aumento delle possibilità del privato di ottenere soddisfazione dei propri interessi, viepiù quando, come nel caso di specie, il provvedimento sfavorevole sia destinato ad incidere su una posizione giuridica determinata, che, atteso il carattere di “periodico aggiornamento” proprio delle graduatorie permanenti da cui è stata rispettivamente esclusa e dichiarata decaduta la ricorrente, è da ritenersi precedentemente acquisita.
http://www.dirittoscolastico.it/tar-piemonte-sentenza-n-1088-del-13-ottobre-2011/

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