scadenza delle domande: 2 novembre 2011
Riferimenti normativi
Legge 6.8.2008, n. 133 (in particolare l’art. 64); |
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DL 25.9.2009, n. 134 convertito in L. 167 del 24.11.2009, (art 1 cc. 2, 3 e 4); |
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DDMM n. 82 del 29.9.2009, n. 100 del 17.12.2009, n. 68 del 30.7.2010 e n. 80 del 15 .9.2010; |
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DL n.70 del 13.5.2011 convertito in L. n. 106 del 12.7.2011; |
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D.M. 13.12. 2000, n. 430 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale A.T.A.); |
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D.M. 27.7.2007, n. 131 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo); |
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OM n. 48 dell’8.5.2009; |
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Legge 27.12.2006, n. 296; |
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D.Lgs 16.4.1994 n. 297; |
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DD.MM. 19.4.200, n. 75 e n. 35 del 24.3.2004. |
Finalità
Ricostituire gli elenchi prioritari da utilizzarsi nell’a.s. 2011-12 per la conservazione del posto di lavoro e del punteggio nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per il personale docente educativo ed ATA che non ha potuto conseguire nell’a.s 2011/12 una nomina annuale, fino al termine della attività didattiche o, attraverso le graduatorie d’istituto, una supplenza di almeno 180 giorni.
Destinatari
Docenti, personale educativo e personale A.T.A inseriti a pieno titolo nell’anno scolastico 2011/2012 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento o permanenti.
Requisiti
Aver conseguito, nell’anno scolastico 2010/2011, o nel triennio 2008/11 una nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche; |
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oppure aver conseguito nello stesso periodo una supplenza dalle graduatorie d’istituto di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica – anche tramite proroghe o conferme contrattuali – per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie di cui al comma 1; |
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Non essere riuscito comunque ad ottenere, per l’anno scolastico 1011/12, nomina per una delle suddette tipologie per mancanza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi. |
Sono esclusi dai benefici coloro che, nell’anno scolastico 2011-12, hanno rinunciato o rinunceranno ad una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche su per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento provinciali o dalle graduatorie di circolo o di istituto.
Benefici
Il personale che possiede i requisiti indicati sarà utilizzato con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o d’istituto per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici su assenze del personale in servizio nella scuola e per la copertura dei posti che si vengano a rendere disponibili dopo il 31 dicembre fino alla fine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente, nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti e nelle graduatorie permanenti e ad esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A.
La precedenza è riconosciuta, secondo l’ordine di graduatoria, anche ai fini del completamento d’orario in caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto.
Il personale docente ha diritto anche al riconoscimento della valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento.
Il personale A.T.A ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio conseguito nell’anno scolastico 2010/2011 oppure negli anni scolastici 2008-2009 o 2009-2010 qualora beneficiario dei DD.MM. n. 81/2009, n. 100/2009, n. 68/2010 e n. 80/2010 , da utilizzare in occasione dell’ aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse.
Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato utilmente servizio nell’a.s. 2010-2011 o in uno dei due anni scolastici precedenti.
In alternativa, su indicazione dell’interessato, il punteggio viene attribuito sul posto, classe di concorso o profilo per il quale abbia prestato servizio nell’a.s. 2011-2012, in relazione all’effettiva durata.
Tali benefici non si applicano nei confronti del personale a tempo indeterminato o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2011.
Domande
Le domande devono essere presente entro il 2 novembre utilizzando i modelli predisposti per i docenti e il personale educativo e per il personale ATA indirizzato ad all’Ufficio Scolastico Territoriale in cui è inserito per l’a.s. 2011/2012 nella graduatorie ad esaurimento o permanenti o di circolo-istituto
La scelta delle sedi deve essere operata per distretti per cui nel modulo di domanda devono essere indicati, con il vincolo di un numero minimo da rispettare, i distretti scolastici in cui il personale intende prestare servizio, scegliendo:
– almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5;
– almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 6 a 10;
– almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16;
– almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti superiore a 16;
Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, può essere indicato 1 solo distretto nell’ambito di quelli prescelti.
Costituzione degli elenchi prioritari
Il personale avente titolo è inserito in elenchi a carattere provinciale o sub provinciale, diviso per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale, ordinati in rigoroso ordine di graduatoria, secondo, la posizione di fascia, i punteggi e le eventuali precedenze possedute dai docenti nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza ovvero, dal personale A.T.A., nelle graduatorie permanenti – e in subordine in quelle ad esaurimento – citate all’art.1.
Per facilitare la convocazione del personale inserito negli elenchi prioritari sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche specifiche procedure informatiche che consentono di verificarne lo stato di occupazione o di disoccupazione. Per l’utilizzo di tali procedure è indispensabile che siano immediatamente registrati, a cura delle istituzioni scolastiche, tutti i contratti di supplenza stipulati e le rinunce immotivate o effettuate senza giustificato motivo.
Progetti regionali
Il personale che è incluso negli elenchi prioritari può dare la propria disponibilità a partecipare ai progetti attivati dalle Regioni in convenzione con gli Uffici scolastici regionali.
La dichiarazione di disponibilità, diretta all’Ufficio Scolastico Regionale, è contenuta nel medesimo modello utilizzato per l’inclusione negli elenchi prioritari e viene presentata, entro lo stesso termine, e cioè entro il 2 novembre 2011, presso l’istituzione scolastica dove è stato prestato servizio nell’ a.s. 2010-2011 o nell’ultimo anno lavorativo del triennio 2008/2011.
La rinuncia, senza valido motivo, all’offerta di partecipazione al progetto regionale, qualora ne sia stata fatta richiesta, comporta la decadenza dal diritto a percepire l’indennità di disoccupazione qualora spettante.
Lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti dall’amministrazione scolastica con le Regioni dà diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio, per il personale docente, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2011/2012 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e alla valutazione dello stesso punteggio ottenuto nell’a.s. precedente per il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento
Al personale docente educativo ed ATA, non inserito negli elenchi prioritari, che svolga le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio commisurato ai mesi di durata del progetto stesso.
Accettazioni e rinunce
Il personale che chiede di essere inserito negli elenchi prioritari sulla base del DM 92/2011 è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza all’interno delle preferenze espresse nella domanda salvo quella che viene offerta in corso di altro contratto.
La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la decadenza dal diritto ad ulteriori proposte di contratto secondo le procedure previste dal DM 92/2011, la perdita del punteggio relativo all’anno scolastico, tranne quello maturato in ragione del servizio effettivamente svolto, nonché la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione di cui all’art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, eventualmente percepita.
E’ possibile rifiutare solo contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante.
Ad esempio: nel caso l’indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell’anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA, fino a 21 ore.
Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche già in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo Ministero e le Regioni.
Coloro che sono già impegnati nella scuola dell’infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore.
Validità degli Elenchi Prioritari
I benefici degli elenchi si applicano a partire dalla data di diffusione degli elenchi prioritari.
Fino a tale data hanno piena efficacia le graduatorie di circolo e d’istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati che seguono le regole generali in materia di proroghe e conferme stabilite dal regolamento sul conferimento delle supplenze a tutela della continuità didattica.
Per tutto il resto valgono le disposizioni di cui al D.M. 27 giugno 2007, n. 131e al D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, con i quali sono stati adottati rispettivamente, i Regolamenti per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A.