° Il D.M. n. 92 MIUR 12 ottobre 2011 (Nota prot.n. 8342) ripropone la precedenza “salvaprecari”. – Entro il 2 novembre 2011 la presentazione delle domande
La D.G. per il personale scolastico ha diramato il decreto sul rinnovo degli elenchi provinciali del personale docente, educativo ed ATA, per il conferimento di supplenze temporanee con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e d’istituto. Le domande di inserimento negli elenchi prioritari vanno presentate alle scuole nelle quali si è maturato il servizio che dà diritto alla priorità.
Il DM estende all’a.s. 2011-12 la validità delle disposizioni della L. 167 del 24 novembre 2009. Dal sito del MIUR si può scaricare: – il modello di domanda per l’inclusione negli elenchi prioritari del personale ATA (una sezione riguarda la scelta di aderire o non aderire a eventuali progetti stipulati, mediante convenzioni, tra il MIUR e le Regioni); – il modello di domanda per l’inclusione negli elenchi prioritari del personale docente e del personale educativo (una sezione riguarda la scelta di aderire o non aderire a eventuali progetti stipulati, mediante convenzioni, tra il MIUR e le Regioni); – l’elenco dei distretti scolastici; il D.M. 92/2011.
D.M. 92/2011 Art. 1. Personale destinatario. 1) Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo nell’a.s. 2011/2012 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del d.lgs 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cu i ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 è destinatario, per l’anno scolastico in corso, delle disposizioni del presente decreto.
2) Tale personale: – deve aver conseguito, nell’a.s. 2010/2011,o nel triennio 2008/11 nomina a t.d. di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, o, attraverso le graduatorie d’istituto una supplenza di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica –anche tramite proroghe o conferme contrattuali- per le classi di concorso, posti o profili
professionali relativi alle graduatorie di cui al comma 1; – deve essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l’a.s. in corso, nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi. 3) Sono esclusi dai benefici coloro che, nell’a.s. 2011-12, rinuncino ad una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche,
conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento o dalle graduatorie di circolo o di istituto. 4) Il personale di cui al presente articolo è utilizzato con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o d’istituto per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici per effetto dell’ assenza del personale in servizio nella scuola e per la copertura dei posti che si vengano a rendere disponibili dopo il 31 dicembre fino alla fine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto rispettivamente nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti e nelle graduatorie permanenti e ad
esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A. Detta precedenza è riconosciuta, secondo l’ordine di graduatoria, anche ai fini del completamento d’orario, in caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto.
5) Il personale docente ha diritto al riconoscimento della valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. c della legge
27 dicembre 2006, n. 296. Il personale A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 nonché nelle graduatorie provinciali a esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n.75 e n. 35 del 24 marzo-2004, ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio conseguito nell’anno scolastico 2010/2011oppure negli anni scolastici 2008-2009 o 2009-2010 qualora beneficiario dei DD.MM. n. 81/2009, n. 100/2009, n. 68/2010 e n. 80/2010 , da utilizzare in occasione dell’ aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse.
Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato utilmente servizio nell’a.s. 2010-2011 o in uno dei due anni scolastici precedenti. In alternativa, su indicazione dell’interessato, il punteggio viene attribuito sul posto, classe di concorso o profilo per il quale abbia prestato servizio nell’a.s. 2011-2012, in relazione all’effettiva durata. 6) Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei confronti del personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque
provincia e in qualunque posto o classe di concorso o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2011.
Art. 2 Presentazione istanze. 1) Il personale interessato presenta apposita istanza, entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET di questo Ministero, secondo il modello allegato, indirizzato ad uno degli Uffici seguenti per il tramite dell’istituzione scolastica in cui ha prestato servizio nell’a.s. 2010/2011 o nell’ultimo anno del triennio utile con uno dei requisiti di cui al punto 2 del precedente art. 1.
a) alla sede Territoriale dell’USR in cui è inserito nella G.aE., per i docenti e, nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quelle provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 per il personale ATA, anche ai fini del completamento d’orario, qualora abbia stipulato, nell’a.s. 2011/2012, contratto a t.d. di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto. b) alla sede Territoriale dell’USR nella cui graduatoria di circolo o istituto è inserito per l’a.s. 2011/2012; 2) Allo scopo di rendere agevoli le operazioni da parte delle scuole, nonché per il migliore espletamento del servizio da parte degli interessati, la scelta delle sedi va per distretti. Ne consegue che nell’istanza in questione vanno indicati, con il vincolo di un numero minimo da rispettare, i distretti scolastici in cui il personale intende prestare servizio, scegliendo: -almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5; -almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 6 a 10; -almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16; – almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti superiore a 16. Per le supplenze sino a 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7, Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, può essere indicato 1 solo distretto nell’ambito di quelli prescelti.
Art. 3 Costituzione elenchi prioritari. 1) Il personale in questione è inserito in elenchi a carattere provinciale o
sub provinciale, diviso per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale, ordinati in rigoroso ordine di graduatoria, secondo, la posizione di fascia, i punteggi e le eventuali precedenze possedute dai docenti nella G.aE. di appartenenza ovvero, dal personale A.T.A., nelle graduatorie permanenti – e in subordine in quelle ad esaurimento – citate all’art.1. 2) Per facilitare la convocazione del personale di cui al presente decreto sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche specifiche procedure informatiche che consentono di verificarne lo stato di occupazione o di disoccupazione. Per l’utilizzo di tali procedure è indispensabile che siano registrati, a cura delle istituzioni scolastiche, tutti i contratti di supplenza stipulati e le rinunce immotivate o effettuate senza giustificato motivo.
Art. 4 Progetti regionali. 1) Ai sensi dell’art. 1 c. 3 della L .167 del 24-11-09 il personale che ha titolo ad
essere incluso negli elenchi prioritari, può dare la propria disponibilità a partecipare ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con gli Uffici scolastici regionali. La dichiarazione di disponibilità, diretta all’Ufficio Scolastico Regionale, è
contenuta nel medesimo modello utilizzato per l’inclusione negli elenchi prioritari e viene presentata, entro lo stesso termine, e cioè entro il 2 novembre 2011, presso l’istituzione scolastica dove è stato prestato servizio nell’ a.s. 2010-
2011 o nell’ultimo anno lavorativo del triennio 2008/2011. 2) La rinuncia, senza valido motivo, all’offerta di partecipazione al progetto regionale, qualora ne sia stata fatta richiesta, comporta la decadenza dal diritto a percepire l’indennità di disoccupazione qualora spettante. 3)Lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti dall’amministrazione scolastica con le Regioni dà diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio, per il personale docente , inserito a pieno titolo nell’a.s. 2011/2012 nelle citate graduatorie provinciali ad esaurimento e alla valutazione dello stesso punteggio ottenuto nell’a.s. precedente per il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 4) Al personale docente educativo ed ATA, non inserito negli elenchi prioritari, che svolga le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio commisurato ai mesi di durata del progetto stesso.
Art. 5 Modalità di utilizzo degli elenchi- Accettazioni e rinunce. 1) Il personale che produce istanza ai sensi del presente decreto è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza, all’interno delle preferenze
espresse nella domanda, salvo quella che viene offerta in corso di altro contratto. 2) La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori
proposte di contratto secondo le procedure di cui al presente decreto, la conseguente perdita del diritto all’attribuzione del punteggio relativo all’anno scolastico, salvo il diritto all’attribuzione di quello maturato in ragione del servizio
effettivamente svolto, nonché la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione di cui all’art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito con modificazioni dalla l. 3 dicembre 2004, n. 291, eventualmente percepita.
3)E’ consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante. Ad esempio: nel caso l’indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell’anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA, fino a 21 ore. 4) Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche già in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quantodestinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo
Ministero e le Regioni. 5) Coloro che sono già impegnati nella scuola dell’infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art.7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato conD.M. 131/07, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore.
Art. 6 Validità Elenchi Prioritari . Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalla data di diffusione degli elenchi prioritari di cui all’art 3. Fino a tale data hanno piena efficacia le graduatorie di circolo e d’istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati che seguono le regole generali in materia di proroghe e conferme stabilite dal regolamento sul conferimento delle supplenze a tutela della continuità didattica. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, cui…. IL MINISTRO Mariastella Gelmini.