fbpx

Dopo 11 anni il TAR ”cede” al giudice ordinario

1312

Nella sfera di giurisdizione del Tar del Lazio non rientrano le questioni che riguardano le graduatorie per le assunzioni del personale nella PA, ivi comprese le materie concernenti le graduatorie a esaurimento per l’assunzione dei docenti della scuola statale. Lo ha stabilito il Tar del Lazio con 8 sentenze depositate il 30 settembre 2011.
Dopo un braccio di ferro durato 11 anni il Tar del Lazio si è arreso all’orientamento delle Sezioni unite della Cassazione ed ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in materia di graduatorie per le assunzioni nella Pubblica amministrazione.
Ma la resa non è avvenuta tanto per uniformarsi alle linee di indirizzo delle Sezioni unite, il cui orientamento era noto dal 2000, quanto, invece, per effetto del mutato orientamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 11 del 12 luglio scorso, ha fatto proprie le argomentazioni delle Sezioni unite, rivedendo la propria posizione contraria espressa nel 2007.                  
Affermando definitivamente che le graduatorie finalizzate alle assunzioni nella Pubblica amministrazione (nel caso concreto: le graduatorie a esaurimento per l’assunzione dei docenti della scuola statale) non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che non si tratta di materia concorsuale per carenza degli elementi essenziali (bando, prove selettive, compilazione della graduatoria e provvedimento di approvazione della stessa da parte della commissione di concorso).
La resa del Tar Lazio è avvenuta il 30 settembre scorso con 8 sentenze aventi per oggetto controversie collegate alle graduatorie a esaurimento per le assunzioni del docenti della scuola statale (n. 7628, n. 7629, n. 7630, n. 7631, n. 7632, n. 7655, n. 7657, n. 7659 del 2011, terza sez. bis).
Il rigetto dei ricorsi per difetto di giurisdizione comporta la cessazione degli effetti delle ordinanze cautelari già emesse, fatta salva la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro il termine di 3 mesi dal passaggio in giudicato delle sentenze.
Le sentenze
Le questioni oggetto delle decisioni riguardano anzi tutto la possibilità, per i docenti inclusi in graduatoria, di trasferirsi da una provincia all’altra entrando nella graduatoria della nuova provincia conservando il punteggio e il diritto alla posizione corrispondente (c.d. inserimento a pettine: sentenze n. 7628 del 2011; n. 7629 del 2011 e n. 7630 del 2011).
Su tale questione, peraltro, Il Tar del Lazio si era già pronunciato accogliendo il ricorso dei ricorrenti che lamentavano il mancato inserimento in graduatoria e, a seguito di diversi giudizi di ottemperanza, l’Amministrazione scolastica aveva proceduto a tali inserimenti.
Le altre questioni oggetto di pronunce di inammissibilità per difetto di giurisdizione riguardano:
– il diritto a vedersi riconoscere il punteggio relativo all’anno in cui sia stato prestato il servizio militare anche se non in costanza di nomina (n. 7632 del 2011);
– la facoltà di chiedere anche tardivamente di permanere nelle graduatorie (n. 7659 del 11);
– la mancata previsione della possibilità di inserimento in graduatoria per i docenti di strumento neoabilitati (n. 7631 del 2011 e n. 7655 del 2011);
– la preclusione dell’inserimento in graduatoria dei docenti che si sono abilitati con i corsi del decreto Miur n. 85 del 2005, ma non hanno potuto presentare la domanda di inserimento con riserva nelle graduatorie 2007 del 2009 perché non sono stati attivati i corsi stessi al momento della scadenza del termine di presentazione delle istanze (n. 7657 del 2011) e, infine, la preclusione dell’inserimento o della permanenza in graduatoria degli aspiranti docenti ultrasessantacinquenni (n. 7658 del 2011).
 (da http://www.ipsoa.it/PrimoPiano)

In questo articolo