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TFA. Cosa sono, come funzionano, a chi sono rivolti

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Scuola primaria e dell’infanzia

Per poter insegnare nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, occorre un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, comprensivo di tirocinio da avviare nel secondo anno di corso. Perciò:

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Per i laureati in Scienze della formazione primaria, nulla cambia, l’abilitazione si ottiene al termine del corso di studi;

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Chi è iscritto dall’anno accademico 2008-2009 al corso di laurea in scienze della formazione primaria conclude il corso di studi e consegue l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione;

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I maestri in possesso di Diploma magistrale e i laureati comunque abilitati possono conseguire la specializzazione per l’attività didattica di sostegno, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

 

Scuola secondaria di primo grado

Per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado è necessaria:

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coloro che già sono in possesso dei requisiti previsti nell’allegato A del DM  n. 22 del 9.2.2005,

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coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l’anno accademico 2010-2011, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli indicati nel punto precedente.

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per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica.

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una Laurea magistrale (a numero programmato con prova di accesso svolta contestualmente a livello nazionale, secondo le indicazioni del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto delle esigenze del sistema pubblico dell’istruzione);

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un tirocinio annuale e l’esame con valore abilitante, consistente nella discussione della relazione finale di tirocinio.

Fino all’anno accademico 2012-2013 e comunque fino alla revisione delle classi di abilitazione possono accedere al tirocinio formativo:

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coloro che sono in possesso dei requisiti per l’accesso alle Scuole di specializzazione;

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coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle SSIS e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse, sono ammessi al tirocinio formativo senza dover sostenere l’esame di ammissione per la corrispondente classe di abilitazione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.

Il tirocinio formativo è a numero programmato con decreto del Miur. L’acceso al tirocinio avviene tramite concorso.

 

Scuola secondaria di secondo grado

Per poter insegnare nella scuola secondaria di secondo grado è necessario avere una laurea o una laurea magistrale, nonché l’espletamento di un tirocinio finale di un anno con accesso a numero programmato.

Anche in questo caso fino all’anno accademico 2012/2013 può accedere al Tirocinio Formativo solo chi è in possesso dei requisiti per l’accesso alle SSIS.

 

Tirocinio formativo e relativo concorso

Il tirocinio formativo attivo è un corso di preparazione all’insegnamento e ha la durata di un anno e attribuisce, tramite un esame finale, il titolo di abilitazione all’insegnamento in una delle classi di abilitazione previste.

I tirocini sono istituiti presso le facoltà e le istituzioni AFAM

Per le classi di abilitazione relative agli insegnamenti della scuola secondaria di secondo grado l’accesso al tirocinio è a numero chiuso ed è programmato dal MIUR.

La prova di accesso al tirocinio formativo attivo, avverrà nelle facoltà e istituzioni AFAM di riferimento, in tutta Italia, con le medesime modalità con inizio in due giorni distinti in data da definirsi, rispettivamente un giorno per la prova scritta (test preliminare) e un giorno per la prova orale, che vengono stabiliti dal MIUR.

Alla prova sono assegnati 100 punti così suddivisi:

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60 punti per il test preliminare;

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20 punti per la prova orale;

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20 punti per titoli di studio, eventuali pubblicazioni e certificazioni

Il test preliminare è una prova costituita da sei domande a risposta chiusa di tipologie diverse. La risposta corretta a ogni domanda vale 1 punto, la risposta errata o non data vale 0 punti.

Per essere ammesso alla prova orale bisogna aver raggiunto i 42/60; la prova orale è superata se si raggiunge una votazione di 15/20.

Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l’accesso all’anno di tirocinio.

Il tirocinio formativo attivo consiste di tre gruppi di attività:

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insegnamenti di scienze dell’educazione;

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un tirocinio svolto a scuola sotto la guida di un insegnante tutor di cui comprendente una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo;

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insegnamenti di didattiche disciplinari.

Il tirocinio si conclude con una “relazione di tirocinio” in cui relatore è un docente e co-relatore l’insegnante tutor che ha seguito l’attività di tirocinio. La relazione non dovrà limitarsi ad una semplice esposizione delle attività svolte ma, dovrà evidenziare la capacità del tirocinante di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico, le competenze acquisite nell’attività in classe con le conoscenze in materia psico-pedagogica nell’ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.

La Commissione d’esame di abilitazione valuta la relazione finale di tirocinio in settantesimi, tenendo conto anche della media durante il tirocinio.

L’esame è superato se si raggiunge una votazione maggiore o uguale a 50/70.

Il titolo rilasciato è il diploma di abilitazione all’insegnamento.

 

Per ulteriori dettagli consultare il regolamento che disciplina i requisiti e le modalità della formazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria, nonché secondaria di primo e secondo grado:

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DM n. 249 del 10.9.2010. Disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti

 

Gilda degli Insegnanti di Venezia

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