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Riconoscimento titoli esteri per l’insegnamento

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04/10/2011

 In questi anni si sono susseguiti numerosi provvedimenti relativi al riconoscimento dei titoli esteri.

Vanno trattate in modo distinte le due tipologie: i titoli abilitanti alla professione di docente e i titoli di studio che permettono di insegnare.

Titoli abilitanti alla professione di docente

Per il riconoscimento dei titoli di abilitazione/idoneità alla professione docente conseguiti fuori dall’Italia la procedura è stabilita dal Decreto legislativo 206/07 (per i paesi comunitari) e dal DPR 394/99 (per i paesi non comunitari) e successive modificazioni.

Responsabile della procedura è il Ministero dell’Istruzione che provvede, qualora sussistano le condizioni, al rilascio di un Decreto di riconoscimento che sarà anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La procedura è particolarmente complessa, dura 4 mesi e prevede anche la certificazione della conoscenza della lingua italiana ed eventuali misure compensative nel caso di insufficiente corrispondenza con il titolo italiano.

Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili sul sito del MIUR a questo indirizzo.

Titoli di studio necessari per insegnare

Per le lauree la competenza al riconoscimento dell’equipollenza è delle Università. La dichiarazione di equipollenza si basa sulla valutazione analitica del titolo di istruzione superiore straniero con lo scopo di verificare se esso corrisponde in modo dettagliato per livello e contenuti a un analogo titolo universitario italiano tanto da poterlo definire equivalente. Le università italiane, nella loro autonomia, valutano i titoli accademici stranieri, applicando gli Artt. 2 e 3, della Legge 148/02 (e quindi la Convenzione di Lisbona), allo scopo di rilasciare gli analoghi titoli italiani: la decisione viene presa caso per caso.

Per ottenere maggiori informazioni sulla domanda di riconoscimento ci si dovrà rivolgere alla Segreteria dell’Università che offre il titolo di interesse e richiedere tutte le informazioni sulle modalità con cui l’Università stessa effettua l’equipollenza dei titoli esteri (per es. eventuale scadenza per la presentazione della domanda, tempi di svolgimento della procedura, ecc.).

Per le i titoli dell’alta formazione artistica e musicale la competenza è ancora del Ministero, che si avvale del parere del CNAM. La domanda va presentata alla Direzione generale dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica – Ufficio II Ordinamenti didattici.

Nel caso del riconoscimento di un diploma di istruzione di II grado (maestri, ITP, educatori) la competenza è degli Uffici territoriali del MIUR (ex Provveditorato).  In questo caso il riconoscimento è possibile solo per i titoli comunitari.

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