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Graduatorie di istituto, guida al corretto utilizzo per l’assegnazione delle supplenze

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Ven, 09/09/2011 – 07:42

Lalla orizzontescuola- In questi giorni alcune province stanno pubblicando la I fascia delle graduatorie di istituto, immediatamente utilizzabili dai Dirigenti scolastici per il conferimento delle supplenze. Ancora lunga l’attesa per la pubblicazione di II e III fascia, le segreterie infatti possono caricare i relativi dati fino al 30 settembre. Breve guida all’utilizzo delle graduatorie di istituto.

La pubblicazione delle graduatorie di I fascia è stata avviata in questi giorni. L’Ufficio scolastico assegna una data unica, a livello provinciale, per la pubblicazione. La I fascia è pubblicata in maniera definitiva, poichè i punteggi e preferenze sono quelli della corrispondente Graduatoria ad esaurimento, avverso la quale è già stato possibile presentare reclamo.

Qualora dovessero esserci ancora rettifiche alle graduatorie ad esaurimento, la scuola capofila avrà cura di modificare anche la relativa graduatoria di istituto.

Le graduatorie si utilizzano a partire dalla I fascia. Se al momento del conferimento delle supplenze le graduatorie relative all’a.s. 2011/12 non sono ancora pronte, le scuole sono autorizzate a conferire incarichi dalle graduatorie del biennio 2009/11, con incarichi “fino all’avente diritto” in base all’ex art. 40, c. 9, l. 449/97.

E’ sempre possibile lasciare una supplenza conferita fino all’avente diritto, per una conferita sulla base delle graduatorie valide per il corrente anno scolastico.

Le graduatorie di istituto sono composte da 3 fasce

I FASCIA: docenti iscritti a pieno titolo o con riserva, nella I, II, o III fascia delle Graduatorie ad esaurimento
II FASCIA: docenti abilitati ma non iscritti nelle GaE
III FASCIA: docenti non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento

Quali sono le tipologie di supplenze per le quali il Dirigente Scolastico utilizza le graduatorie di istituto?

  1. supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, non coperte dall’Ufficio scolastico territoriale a causa dell’esaurimento della corrispondente graduatoria ad esaurimento
  2. supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente
  3. supplenze per la copertura di posti resisi disponibili dopo il 31 dicembre

E’ dunque possibile ottenere una supplenza al 31 agosto o 30 giugno anche da Graduatoria di istituto?

Sì, se la corrispondente Graduatoria ad esaurimento risulta esaurita.

Qual è la differenza nell’assegnazione di una supplenza prima o dopo il 31 dicembre?

Se il posto si rende disponibile entro il 31 dicembre di ciascun anno scolastico la supplenza sarà assegnata fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Se il posto si libera dopo il 31 dicembre, la supplenza sarà assegnata fino al termine delle lezioni (giorno stabilito a livello regionale) [Nota Prot. n. AOOODGPER 934 del 4 febbraio 2011]

Com’è possibile consultare la propria posizione nelle Graduatorie di istituto?

Accedi a Istanze on line con user name e password. Clicca su Altri servizi (riquadro in alto a destra) e poi su Graduatorie di circolo e di istituto – Personale docente

E’ possibile conoscere punteggio e posizione degli altri aspiranti?

In linea generale le graduatorie di istituto sono pubblicate solo all’albo delle scuole, solo qualcuna le pubblica su Internet.

Avverso le graduatorie di istituto è possibile presentare reclamo/ricorso?

Le graduatorie di istituto di I fascia vengono pubblicate in forma definitiva, perchè i reclami sono stati presentati a suo tempo avverso le graduatorie ad esaurimento provvisorie.

Le graduatorie di II e III fascia vengono pubblicate in versione provvisoria.
Si hanno quindi 10 giorni di tempo per la presentazione del reclamo dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola, e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo. (art. 5 comma 9 del Regolamento delle supplenze).

Avverso le graduatorie definitive è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art.63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165″.

Come avvengono le convocazioni?

La procedura per le convocazioni, nuova per l’a.s. 2011/12, è spiegata nel file Istruzioni per le convocazioni

E’ possibile conferire supplenze dalle graduatorie di istituto anche per un solo giorno?

Nella scuola di infanzia e primaria la norma è regolamentata in maniera molto precisa, infatti nella fase di compilazione della domanda è stato richiesto ai docenti se volessero partecipare o meno all’assegnazione di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, pertanto vi sono appositi elenchi da scorrere con priorità.

Nella scuola secondaria il riferimento normativo è la nota Prot. n. AOODGPER 9839 dell’08 novembre 2010, in cui si precisa: “nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.

Il contratto di supplenza

Il contratto di lavoro individuale viene stipulato con il Dirigente dell’istituzione scolastica in cui si verifica la disponibilità e deve riportare i seguenti elementi (art. 25 comma comma 4 CCNL 2006 2009):

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;

d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;

f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;

g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.

5. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E’ comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

6. L’assunzione tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro. Leggi la Guida al contratto part time

E’ possibile abbandonare una supplenza breve per un’altra supplenza breve?

No, in questo caso è possibile solo il completamento di orario qualora la prima supplenza sia su spezzone.

E’ invece possibile, fino al 30 aprile di ciascun anno scolastico, lasciare una supplenza conferita da graduatoria di istituto per un’altra conferita sempre dalle Graduatorie di istituto, ma che abbia durata sino al termine delle lezioni o oltre (indipendentemente dal numero delle ore)

Inoltre è sempre possibile lasciare una supplenza conferita da Graduatorie di istituto a favore di una supplenza conferita sulla base delle graduatorie ad esaurimento. (regolamento delle supplenze, art. 8 comma 2 e 3)

Qual è il numero di ore cumulabili tra scuola statale e non statale?

Leggi la guida

E’ possibile svolgere un secondo lavoro durante lo svolgimento di una supplenza?

La normativa in merito è particolarmente complessa, abbiamo cercato di riassumerne gli elementi più evidenti in Attività compatibili con le supplenze

Proroga della supplenza

La proroga di una supplenza breve, conferita da Graduatoria di istituto spetta allo stesso docente, o bisogna scorrere nuovamente le graduatorie?

1) La proroga del contratto spetta al supplente al rinnovo dell’assenza del titolare;
2) La proroga spetta anche se tra un’assenza e l’altra c’è il giorno libero o un giorno festivo;
3) La proroga non spetta se il titolare tra un’assenza e l’altra rientra in classe (anche per un solo giorno). In questo caso, infatti, si interrompe la continuità didattica e si deve riscorrere la graduatoria d’istituto.

Riferimento normativo: Art. 7 comma 4 del Regolamento delle supplenze: la proroga spetta al supplente già in servizio :
“Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.

Solo il rientro effettivo in classe del titolare può far decadere la supplenza.

Cosa succede se il titolare al termine del primo periodo ne produce un altro cambiando però la tipologia di assenza?

L’art. 7 comma 4 del Regolamento delle supplenze rimane sempre valido anche se il titolare dovesse cambiare tipologia di assenza.
L’importante è che:
1. Il titolare non rientri in classe tra una assenza e l’altra;
2. Se siamo prima del 31 dicembre, la seconda assenza non renda la cattedra disponibile o vacante. In quest’ultimo caso, infatti, se la seconda tipologia di assenza rende la cattedra disponibile o vacante la supplenza decade e non ha nessuna importanza che tra un’assenza e l’altra il titolare non abbia ripreso servizio in classe.

Se siamo dopo il 31 dicembre, anche se il posto si rende disponibile (dimissioni, decesso) al supplente già in essere viene rinnovata la supplenza. In questo caso non cambia la tipologia del contratto di supplenza che rimane sempre una supplenza temporanea con durata sino al termine delle lezioni (più scrutini/esami), per cui si può procedere alla proroga della supplenza al docente in effettivo servizio.

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