In caso di assenza superiore a 15 giorni, il Dirigente Scolastico ha il dovere di ricorrere alla supplenza, in forza del disposto di cui all’art. 22, comma 4 L. n. 448-2001, secondo cui è possibile assegnare ai docenti in servizio nella scuola “le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente“, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
Disposizione successivamente precisata con il Regolamento delle supplenze (D.M. 131/2007) che consente di attribuire ai docenti in servizio fino a 6 ore di insegnamento a condizione che non concorrano a costituire cattedra.
Nel caso in esame, il Dirigente Scolastico – avendo in servizio un docente con 5 ore di insegnamento e 13 a disposizione – aveva ritenuto di assegnare al medesimo l’intera cattedra, piuttosto che nominare un supplente, in quanto si restava comunque al di sotto delle 24 ore settimanali.
Provvedimento impugnato dal primo aspirante in graduatoria, che si è visto riconoscere dal Tribunale il diritto all’attribuzione della supplenza.
Sulla vexata questio dell’assegnazione di cattedre o spezzoni ai docenti interni piuttosto che ai precari, vedi anche – su questo sito – Tribunale di Chieti, ordinanza del 01.02.2007.
Si precisa che la suddetta ordinanza è stata confermata con sentenza di merito n. 4/2008 dal Tribunale di Chieti, nonché dalla Corte d’Appello di L’Aquila (n. 1004/2010).
(Avv. Francesco Orecchioni)
http://www.dirittoscolastico.it/tribunale-di-larino-ordinanza-del-01-09-2011/