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L’aspettativa retribuita per svolgere il dottorato di ricerca spetta anche al personale a tempo determinato

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Lo stabilisce una recente sentenza del Giudice di Verona. La FLC chiede al Ministero di correggere la circolare 15/11

Il giudice del lavoro di Verona con la sentenza 360 del 26 maggio 2011, alla luce della equiparazione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato sancita dal CCNL comparto Scuola e dell’art. 6 del Dlgs 368/01, ha stabilito che la ratio della norma sull’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca è chiaramente quella di costituire un trattamento di favore per i dipendenti della pubblica amministrazione senza distinzione sulla tipologia del rapporto di lavoro e quindi spetta anche al personale a tempo determinato. Il Giudice ha anche condannato l’Amministrazione al pagamento delle mancate retribuzioni e a metà delle spese processuali.

Questa sentenza conferma che l’applicazione del congedo straordinario per dottorato di ricerca, di cui all’art. 52 comma 57 della Legge 448/01 va applicata anche al personale a tempo determinato e che l’interpretazione restrittiva contenuta nella circolare 15/11 (peraltro dubitativa) è errata ed illegittima, come avevamo già segnalato.

Pertanto, alla luce di questa sentenza e di altre precedenti, abbiamo sollecitato il Miur a rettificare la circolare e a garantire parità di diritti a tutto il personale della scuola come sancito nel Contratto nazionale.

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