Mer, 24/08/2011 – 10:15
red – Un’ordinanza emessa dalla III sezione bis del Tar Lazio ha ritenuto che “la giurisdizione sulle graduatorie è del giudice ordinario, ma il Tar conserva il diritto a pronunciarsi sulle disposizioni ministeriali che regolano l’accesso e i punteggi nelle graduatorie.”. Ne dà notizia un articolo di Italia oggi del 23 agosto, a pag. 33. Abbiamo chiesto un commento all’avv. Walter Miceli, anche in relazione alla vicenda pettine – coda che in questi giorni interessa particolarmente i docenti, interessati dalle complesse procedure di nomina in ruolo.
Il commento
“Il TAR, con questa ordinanza, ha affermato che, quando si contestano i criteri generali di formazione delle graduatorie, contenuti nel decreto ministeriale di aggiornamento, la giurisdizione è del giudice amministrativo. Quando, invece, si vuole contestare la graduatoria, perché ha violato uno dei criteri di formazione prescritti dal decreto o dalla legge, la giurisdizione è del giudice ordinario.
Esempio: se io contesto il tetto dei 10 punti, stabilito dalla tabella di valutazione dei titoli contenuta nel decreto di aggiornamento, devo rivolgermi al giudice amministrativo.
Se, invece, contesto l’operato dell’AT che, in sede di formazione della graduatoria, violando il criterio del tetto massimo di dieci punti per i titoli culturali, me ne ha attribuiti soltanto 9 anziché 10, devo rivolgermi al giudice del lavoro.
Quanto all’inutilità del ricorso collettivo, essendo sufficiente l’azione individuale di un solo ricorrente per ottenere l’annullamento del decreto ministeriale contestato, si tratta di una interpretazione del tutto errata. L’annullamento, infatti, giova soltanto al ricorrente, l’unico soggetto legittimato a chiedere al giudice l’esecuzione forzata, con nomina del commissario ad acta, dei provvedimenti ottenuti dal TAR. Se tizio non ha proposto ricorso, non potrà mai chiedere l’esecuzione di un giudicato a sé favorevole.
In conclusione, occorre osservare che l’orientamento giurisprudenziale sopra descritto, in vero, è stato espresso dalla sezione feriale del TAR, con conseguente incertezza sul suo consolidamento una volta rientrati i giudici titolari della sezione terza bis del tribunale amministrativo.
Se, tuttavia, tale orientamento sarà confermato il TAR non dichiarerà ne adesso ne in futuro il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso “pettine”, ferma restando in ogni caso la giurisdizione del giudice del lavoro per rivendicare l’immissione in ruolo negata per effetto dell’inserimento in coda dei docenti che, ricorrendo, hanno manifestato l’intenzione di trasferirsi da una provincia all’altra.”
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da orizzontescuola