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Posti accantonati per immissioni in ruolo: sono gli USR a decidere, in accordo con il Miur

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Ven, 19/08/2011 – 11:20

Lalla da orizzontescuola – Ieri abbiamo dato notizia della nascita di una nuova categoria di docenti, “gli accantonati”, ossia i docenti inseriti a pettine nelle graduatorie 2010/2011, ai quali il posto in ruolo spettante non viene conferito, ma accantonato in attesa della risoluzione del contenzioso. Dai colloqui telefonici di questa mattina apprendiamo che la nota di chiarimenti è stata sollecitata solo da Piemonte e Veneto, mentre gli altri USR sono in attesa di indicazioni. Chiarimenti sul conferimento delle supplenze sui posti accantonati.

La nota secondo la quale al docente ricorrente viene riservato un diverso trattamento a seconda che il docente sia inserito o meno in posizione utile anche nelle graduatorie 2011/12, è stata sollecitata dagli Uffici Scolastici territoriali all’USR e da questo al ministero.

Confermata dunque la volontà ministeriale, ma la nota stessa a quanto pare non è stata diramata agli altri UU.SS.RR., aspettando che siano questi ultimi a chiedere sollecitazioni, se dovessero avere dubbi sul da farsi.

Potrebbe verificarsi dunque il caso che un Ambito territoriale convochi e assegni il ruolo ad un docente ricorrente e un altro no? Lo escludiamo, ma mettiamo in evidenza la procedura farraginosa a cui il Ministero sottopone gli uffici stessi pur di non assumere una posizione chiara e netta.

Un’altra indicazione utile riguarda il trafiletto inserito nella nota “Sui posti così accantonati, si disporrà il conferimento di nomine di supplenti “…in attesa dell’assunzione degli aventi diritto” (articolo 40, comma 9, legge 449/1997)”

I contratti con contratti fino all’avente diritto possono essere disposti solo da graduatorie di istituto, di competenza dei Dirigenti Scolastici.

Bisogna dunque considerare che, se tutte queste indicazioni troveranno conferma nei prossimi giorni, le nomine in ruolo diposte si assottiglieranno per effetto del possibile accantonamento, per i docenti ricorrenti, di più posti in province diverse, e questo non avrà conseguenza un aumento degli incarichi a tempo determinato, ma solo delle supplenze brevi, fino alla chiusura del contenzioso.

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