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Riconoscimento del servizio pre-ruolo

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Riconoscimento del servizio pre-ruolo: gli interessi legali e la (eventuale) rivalutazione su somme erogate con ritardo decorrono dalla data di adozione del provvedimento.

Il diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi su somme erogate con ritardo ai pubblici dipendenti, nel caso in cui il diritto patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo, va riconosciuto dalla data di maturazione del credito retributivo, che è identificabile con la data di adozione del provvedimento, ancorché questo abbia efficacia retroattiva.

Ciò si spiega in ragione della peculiare natura degli atti di ricostruzione di carriera e di reinquadramento i quali producono, allorché abbiano carattere costitutivo ed innovativo, accessori sul capitale a partire dalla data della loro emanazione, in vista del contenuto di interesse legittimo della posizione sottostante e della loro natura autoritativa provvedimentale.

Non può, pertanto, riconoscersi il diritto alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429 comma 3, c.p.c. su crediti retributivi tardivamente soddisfatti a decorrere da un periodo anteriore alla loro maturazione ovvero anteriormente alla data di adozione del provvedimento costitutivo di inquadramento.

Ne consegue che gli interessi e la rivalutazione richiesti spettano esclusivamente a partire dalla data di adozione del provvedimento di riconoscimento del servizio pre-ruolo, che segna il momento della maturazione e della concreta esigibilità del credito.

Inoltre, trattandosi di somme maturate in data anteriore al 31 dicembre 1994, non opera il divieto di cumulo della domanda di interessi e svalutazione (sancito dal combinato disposto di cui all’art.16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 e all’art. 22, comma 36 della legge n. 724 del 1994).

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da dirittoscolastico

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