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Criteri per le nomine in ruolo

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Lalla da Orizzonte scuola, 11.8.2011Il Ministero ha emanato l’attesa circolare sulle nomine in ruolo che quest’anno assumeranno un criterio di eccezionalità, poichè riguardano due distinte graduatorie ad esaurimento (2010/11 e 2011/12) e conseguentemente due separati contingenti. Le nomine vanno conferite per il 50% dalle graduatorie di merito del concorso ordinario e per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento, per entrambi gli anni interessati. Nuova clausola: consegnare entro 3 giorni dall’assunzione tutti i documenti (certificati di abilitazione, titoli culturali, certificati di servizio) che hanno consentito il raggiungimento di quella posizione utile al ruolo in graduatoria.

Le nomine saranno conferite entro il 31 agosto 2011 e avranno decorrenza giuridica 2010/11 o 2011/12 a seconda della graduatoria utilizzata, e decorrenza economica 2011/12.

Le nomine conferite dopo il 31 agosto 2011 avranno decorrenza giuridica 1° settembre 2011, ma economica dall’a.s. 2012/13.

  • l’accettazione da parte di un aspirante di posto relativo al contingente per l’anno scolastico 2010/2011, rende il medesimo aspirante non idoneo a conseguire ulteriori nomine, per lo stesso posto o classe di concorso, relativamente alla dotazione per l’anno scolastico 2011/2012, sia nella medesima che per altra provincia;
  • è consentito, in via eccezionale, che in caso di rinuncia a nomina sulla dotazione per l’a.s. 2010/2011, l’aspirante rimanga in posizione utile per il conseguimento di nomina per il medesimo posto o classe di concorso, relativamente alla dotazione per l’anno scolastico 2011/2012, sia per la medesima che per altra provincia.
  • L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima provincia ovvero nell’altra provincia per coloro che hanno titolo ad essere inclusi in due province.
    I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.

Graduatoria esaurita

Se il posto non può essere assegnato per esaurimento della graduatoria interessata, l’eccedenza deve essere destinata ad altra graduatoria, nello stesso ordine e grado di istruzione, ivi compreso il sostegno e nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Come viene compiuta la scelta?

Si terrà conto delle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e agli insegnamenti per i quali non sia stata prevista l’attribuzione di contingenti, ma che diano garanzia di assorbimento nell’organico.

Per i posti di sostegno, in caso di mancanza di candidati le eccedenze vanno assegnate al sostegno di altra area o di altro ordine o grado di scuola, prima di destinarle ad incrementare posti comuni.

Come si assegnano i posti del contingente

  • Innanzitutto bisogna vedere se ci sono recuperi da effettuare rispetto alla precedente tornata di immissioni in ruolo
  • poi procedere alla suddivisione al 50% tra le due graduatorie (GM e GaE)
  • qualora il numero risulti dispari l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine.

Le riserve

La quota di riserva da calcolare sulla dotazione di 10.000 unità di personale riferita all’a.s. 2010/11 va correttamente imputata e calcolata in base al nuovo totale complessivo delle assunzioni riferibile al medesimo anno scolastico.

Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica.

Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della legge 407/98.

Assunzioni su posto di sostegno

Saranno utilizzati i rispettivi elenchi. Per la scuola secondaria di II grado, tali elenchi includono i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all’art. 4 del D.M. 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le
precedenze delle graduatorie di origine.

Nella scuola secondaria di I grado tutte le classi di concorso sono inserite in un’unica area disciplinare.

Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno.

Completate le nomine dagli elenchi, per la graduatoria del concorso si passa allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi.

L’accettazione o la rinuncia nell’ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla
base della medesima o altra graduatoria, salvo per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno.

Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

Le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione.

Documentazione

Si ricorda l’obbligo che, entro tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, deve essere acquisita dall’Ufficio Scolastico Territoriale competente tutta la documentazione (in originale o copia conforme all’originale) in virtù del quale è stato attribuito l’attuale punteggio di graduatoria.

Assunzione per lingua inglese scuola primaria

L’ accettazione di una proposta di contratto a tempo indeterminato conferita per la lingua inglese nella scuola primaria comporta la cancellazione dal posto comune.

Part time per i docenti neo immessi in ruolo

E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dall’art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

Assunzioni in scuole speciali per minorati della vista e dell’udito e didattica Montessori

Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto (art.7, del D.M. 42 dell’8aprile 2009).

Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica, conseguito presso l’Opera Nazionale Montessori.

Scelta della sede

La scelta della sede provvisoria a livello provinciale è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92.

La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

La priorità nella scelta della sede, per chi beneficia del citato art. 33, è limitata alla sola provincia ove risiede il congiunto da assistere

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