Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2011/12.
Si richiama, innanzitutto, l’attenzione sul disposto di cui all’art. 3, comma 1, del Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con il D.M. 13 giugno 2007,
n. 131 che prevede misure, anche di tipo informatico, per assicurare preventivamente adeguata
pubblicizzazione delle operazioni di conferimento delle supplenze a livello provinciale, a supporto della
trasparenza ed efficacia delle operazioni medesime. Com’è noto alle SS.LL., per l’effettuazione delle
operazioni di cui all’oggetto è operante il nuovo termine del 31 agosto, stabilito dall’art. 9, comma 19,
della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011,
n.70.
A decorrere dal 1°settembre 2011, l’individuazione e la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e
di quelle sino al termine delle attività didattiche, attraverso lo scorrimento delle graduatorie ad
esaurimento, passerà nella competenza dei dirigenti scolastici.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Anche per l’a.s. 2011/12 si richiamano le procedure, modalità operative e modelli organizzativi di cui è
menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per l’individuazione delle “scuole di riferimento” e
dei requisiti che le stesse devono possedere così come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in
relazione ai diversi contesti.
Per quanto riguarda le deleghe compilate dagli aspiranti, disciplinate dall’art. 3, comma 2, del citato
Regolamento, si ricorda che tali atti, sia se individuino una specifica persona, sia se rivolti, per
l’accettazione preventiva, al dirigente responsabile delle operazioni, devono intendersi ugualmente
validi sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali degli U.S.R. che nella successiva fase di
competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.
L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avviene
secondo le relative disposizioni dell’art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento.
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel
conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 8 del Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l’anno scolastico di riferimento,
prevedono:
1 – la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della
possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo
insegnamento;
2 – la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di
delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie
ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3 – l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base
della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di
insegnamento.
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Si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente,
unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima
della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una
proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività
didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza
annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
Il C.C.N.L. 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto
di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con particolare
riguardo al c. 3. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 della
.L. n. 133/2008.
POSTI DI SOSTEGNO
In relazione all’esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di
specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle
graduatorie di circolo e di istituto che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno
tardivamente rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e
alle graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non ha titolo a figurare negli elenchi di sostegno
viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie
di istituto, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2011/2012.
Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando, nella
forma e con le modalità dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione dell’avvenuto
conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con
raccomandata A/R, entro il termine perentorio del 26 agosto 2011, al Dirigente scolastico della scuola
destinataria dei modelli A1, A2 , A2 bis di scelta delle istituzioni scolastiche per l’inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto. Il citato Dirigente scolastico trasmetterà direttamente al sistema
informativo il nominativo dell’interessato, qualora trattasi di aspirante incluso in seconda o terza fascia
mentre invierà una comunicazione al competente Ufficio territoriale, perché quest’ultimo provveda
all’acquisizione al sistema informativo del nominativo di colui che presenta la domanda, qualora trattasi
di aspirante inserito in prima fascia.
Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti Uffici
territoriali dell’U.S.R. e delle “scuole di riferimento”, si ribadisce l’esigenza, richiamata anche negli anni
decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in
possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione
degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il
sostegno agli allievi disabili.
Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a),b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005
“ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con
priorità,su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno
consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati
alle abilitazioni conseguite ex D.M. n. 21/2005.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad
esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui
esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima,
seconda e terza fascia, validi per l’a.s. 2011/2012; in caso di esito negativo si ricorre successivamente
a quelli delle altre scuole della provincia secondo l’ordine di consultazione degli elenchi delle “scuole
viciniori” e, in subordine, si attinge alle normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di
specializzazione.
E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina
dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.
Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune,
quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in
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attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività
didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.
Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità
del posto, la scuola medesima, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 9, del
Regolamento procede utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo un ordine di
consultazione delle predette scuole che osservi un criterio di viciniorità.
Ove si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione i dirigenti
scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi
di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo
l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli
stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall’art. 6, comma
1 del Regolamento, ulteriormente descritti dall’art. 6, comma 3, e seguenti, del D.D.G. 16 marzo 2007.
Per quanto riguarda l’eventuale esaurimento della prima e della seconda fascia, dello specifico elenco
dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, ai
sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi
di sostegno delle altre aree disciplinari.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI
relativamente alle specifiche discipline di indirizzo in essi previste
Entro il 18 agosto 2011 tutti i licei musicali e coreutici pubblicano sul proprio sito, sul proprio albo e
sull’albo del competente Ufficio territoriale dell’U.S.R. il bando relativo alla copertura dei posti
eventualmente disponibili e quello relativo alla copertura delle supplenze temporanee per l’a.s.
2011/12, facendo riferimento agli specifici insegnamenti attivati presso le singole istituzioni scolastiche
con l’indicazione analitica dei vari strumenti musicali.
Tutti gli interessati, inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, previste dall’art. 1, comma 605,
lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le classi di concorso A031, A032 e A077 possono,
entro il 31 agosto 2011, presentare domanda, alle istituzioni scolastiche della provincia nella cui
graduatoria a esaurimento sono inclusi, per essere inseriti nell’elenco relativo al personale fornito di
abilitazione.
Il suddetto personale deve, altresì, dichiarare il possesso dei titoli previsti dalla nota prot n. 272 del 14
marzo 2011 – Allegato E, tabella Licei – tenendo conto delle precisazioni sul servizio valutabile
contenute nell’art. 6 comma 7 dell’O.M. n. 64 del 21 luglio 2011.
Gli elenchi di cui sopra sono compilati secondo le modalità indicate nel citato allegato.
Entro la medesima data del 31 agosto possono presentare domanda anche coloro che sono inseriti
nelle graduatorie di terza fascia di istituto. I suddetti aspiranti devono dichiarare, a pena di esclusione, il
possesso dei medesimi specifici requisiti previsti dall’allegato E .
Le istituzioni scolastiche, dopo puntuale verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati,
procedono all’inclusione nell’elenco, secondo il punteggio agli stessi attribuito nelle graduatorie di
provenienza e secondo il seguente ordine: docenti della A031, della A032 e della A077. Per tale
operazione si avvalgono della supervisione scientifica dei Comitati di valutazione costituiti ai sensi
dell’art. 5, c.4, del Regolamento per il conferimento delle supplenze di cui al DM n. 131 del 13 giugno
2007.
Nel caso di esaurimento degli elenchi come sopra compilati, le istituzioni scolastiche procedono
all’individuazione del personale da nominare in base ai criteri indicati dalle Convenzioni stipulate con i
Conservatori. Gli elenchi devono essere pubblicati nei modi ordinari e inviati all’Ufficio territoriale
competente entro il 15 settembre 2011.
PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI
Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento del personale educativo in
possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti
analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali,
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tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate
contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.
PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che, possedendone i requisiti, abbiano presentato il
relativo Allegato “A” al D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la
graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta
priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e
della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre
che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di
maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti
all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della
documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente
contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico allegate al predetto Modello “A”
di domanda per l’attribuzione della priorità di scelta della sede.
Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione
scolastica.
Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al
comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima
specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in
situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa
attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le per scuole ubicate nel medesimo
comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune
viciniore
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore
settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di
disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma
restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di
insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione
secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448,
attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica
abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo
determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad
orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con
contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario
d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare
al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti
utilizzando le graduatorie di istituto.
ATTRIBUZIONE DI ORE DI INSEGNAMENTO PER SPECIALISTI DI LINGUA INGLESE NELLA
SCUOLA PRIMARIA
Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in
quanto non sia stato possibile in alcun modo assegnare le predette ore di insegnamento al personale
docente titolare e/o in servizio nella scuola poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il
predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle
graduatorie di circolo in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7, c.8, del Regolamento adottato con
D.M. 13 giugno 2007, n. 131.
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CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO
Si richiama l’attenzione sulla disposizione di cui all’art. 9, comma 4, del Regolamento che prevede che
la certificazione sanitaria di idoneità all’impiego debba essere prodotta una sola volta nel periodo di
vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione dell’attribuzione del primo contratto di
lavoro. E’ ritenuta comunque valida la certificazione eventualmente già presentata
Sull’argomento si ritiene che, nei casi di difficoltà di reperimento di certificazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, sia ammessa anche la presentazione di apposita certificazione rilasciata dal medico
di base dell’interessato e ciò anche in considerazione della disposizione di cui all’art. 37 della L 133/08
che preannuncia sostanzialmente l’abolizione di tale onere di certificazione nella fase di assunzione.
Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”.
PERSONALE ATA – CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ
DIDATTICA
L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti
di personale A.T.A., fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi,
che non è stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il
conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività
didattica (lett. b).
Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell’art. 4, comma 11, della legge n. 124/99, le graduatorie
permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di
esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001,
n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per
titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento
predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue
disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle
graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino
al termine dell’attività didattica.
Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell’assunzione in servizio e producono i loro effetti fino
al termine delle attività didattiche, come disposto dall’art. 1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze,
emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430.
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica, non
preclude all’aspirante, di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale ,
sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Per la sostituzione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nel caso di posti vacanti e
disponibili, come già precisato con la nota prot. n. 1771, del 27.6.2003, dovranno essere utilizzate le
graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all’art. 7 del D.M. n. 146/2000.
Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili, o residuali dopo l’operazione del precedente
periodo, si dovrà procedere secondo le indicazioni già fornite con nota prot. 6568 del 5 agosto 2011 di
questa Direzione generale.
CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME
Ai fini dell’attribuzione di contratti a tempo determinato con prestazione di lavoro a tempo parziale si
applicano l’art. 44, c. 8, e l’art. 58 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto conto
delle disposizioni dettate dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto
2008.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno
coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere, ai
sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel
caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.
E’ appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi
provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le
graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M.
24.3.2004, n. 35.
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Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo
quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra
ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno
utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori.
Esaurita tale possibilità i medesimi Dirigenti Scolastici potranno fare ricorso a personale, sempre fornito
di titolo idoneo, che abbia presentato istanza di messa a disposizione.
Per la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono
conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13
dicembre 2000, n. 430.
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di
continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza
temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in
servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Anche per il personale A.T.A. si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da
proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le
condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all’art. 7 del Regolamento delle
supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata
presa di servizio.
In materia di attribuzione della priorità nella scelta della sede, ai sensi degli artt. 21 e 33 della legge n.
104/92, con riferimento al conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche,
si richiamano, per l’a.s. 2011/2012, le disposizioni impartite per il personale docente con la presente
nota.
PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., in linea con le già richiamate disposizioni dell’art. 3,
comma 1, del Regolamento, sulla necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di
conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e
sedi delle convocazioni ecc… ), siano adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti i
mezzi di comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione all’albo, inserimento nei siti
internet, comunicati stampa, ecc… ), in modo che le relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti
risultino il più possibile chiari e accessibili.
E ciò a maggior ragione dopo il 31 Agosto, con il passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e
con l’attivazione delle “scuole di riferimento” o di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi
contesti.
ASSUNZIONI EX L. n. 68/99
Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente beneficiario delle riserve di cui alla
L. n. 68/99, le SSLL vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, punto A7, alla nota n.
11689 dell’11 luglio 2008 circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.
Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale
scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del
collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti
per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a
trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
di cui all’art. 1, c.2, della L. n. 407/98.
nota 6635 del 10 agosto 2011
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta