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Sui “gradoni” accordo a perdere

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In una tabella il calcolo della FLC CGIL su quanto perdono i neostabilizzati dopo l’accordo sottoscritto il 4 agosto

La FLC CGIL tiene ancora sospesa la decisione di sottoscrivere l’accordo che baratta le stabilizzazioni del personale precario della scuola con pesanti ipoteche sulla progressione retributiva di chi lavora già da anni nella scuola, che viene stabilizzato con lo stipendio iniziale (tra i più bassi d’Europa) che starà fermo per 9 anni.  Gli anni salgono a 11 nel caso di servizio pre-ruolo, considerando che ai fini della carriera solo i primi 4 anni vengono valutati per intero, mentre la rimanente parte per i due terzi.

Ecco quanto perdono i docenti e gli ATA per effetto di questo accordo.

PERDITA SALARIALE relativa alla soppressione del gradone 3-8 (art. 2 accordo del 4 agosto)
L’aumento da 3 a 9 viene annullato – Il gradone 9-14 rimane invariato come valore

Da 3 a 9 Perdita per
6 anni
Mensile Annuale
(con 13^)
Collaboratore scolastico 24,12 313,52 1.881,12
AA/AT 31,27 406,49 2.438,94
DSGA 53,56 696,27 4.177,62
Docente infanzia/Primaria 43,50 565,53 3.393,18
Docente diploma 2° 43,50 565,53 3.393,18
Docente media 1° 48,25 627,20 3.763,20
Docente laurea 2° 99,01 1.287,14 7.722,84

 

Come si può vedere dalla tabella la perdita salariale mensile lorda diventa nel tempo molto rilevante in quanto, nel caso peggiore, si deve moltiplicare per ben 6 anni. Tale aumento di fatto viene annullato e solo alla maturazione del 9^ anno valido ai fini giuridici ed economici per la ricostruzione di carriera lo stipendio aumenterà in automatico. Inoltre non bisogna dimenticare che tuttora vige il blocco dell’anzianità e cioè degli anni 2011-2012-2013 non validi ai fini dell’anzianità per la maturazione dei gradoni. Quindi se non verrà superato tale blocco, confermato anche dall’ultima circolare del MEF, ai neo assunti si applicherà oltre all’art. 2 di questo contratto anche la manovra del 2010. Ciò vuol dire che la perdita deve essere moltiplicata per un numero di anni superiore a 6. In una situazione segnata dal blocco dei contratti pubblici e da una manovra finanziaria pesantissima per i lavoratori la riduzione dello stipendio per i neo stabilizzati i ruolo è un’operazione socialmente ingiusta.

I commi 2 e 3 dell’art. 2 chiariscono che al personale in servizio al 1 settembre 2010 viene mantenuto l’eventuale gradone 3 (già maturato o maturando come assegno ad personam fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14). L’assegno ad personam ha lo stesso valore dello stipendio sia ai fini della pensione che del TFR in quanto voce fissa e ricorrente. Ciò comporta che a parità di mansioni e di anzianità si determineranno retribuzioni differenti.

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