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Salvaprecari 2011/12: stesse norme, stessi difetti, ma c’è ancora tempo per le modifiche

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Mer, 03/08/2011 – 07:01

Lalla /orizzontescuola- Oggi incontro al Ministero con le Organizzazioni sindacali per definire il decreto che darà avvio al Salvaprecari per l’a.s. 2011/12. La bozza che il Ministero presenterà alle organizzazioni sindacali ricalca quella degli anni precedenti, e insieme a qualche positiva novità, mantiene purtroppo i punti di criticità che in questi anni si sono evidenziati, e che speriamo i sindacati siano in grado di far modificare.

Innanzitutto scompare la sottodivisione in elenchi distinti relativamente all’anno in cui era stato svolto il servizio (2008/ 2009 o 2009/2010).

La nuova disposizione pone tutti i docenti sullo stesso piano: “Tale personale: – deve aver conseguito, nell’anno scolastico 2010/2011, o nel triennio 2008/11 nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, o, attraverso le graduatorie d’istituto una supplenza di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica –anche tramite proroghe o conferme contrattuali- per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie di cui al comma 1; – deve essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l’anno scolastico in corso, nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi. ”

E’ dunque valida una supplenza (annuale, sino al termine delle attività didattiche o di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica) in uno qualsiasi degli anni scolastici del triennio 2008 / 2011.

Viene così mantenuto il requisito del servizio svolto in un’unica istituzione scolastica, sebbene siano ormai molte le sentenze favorevoli ai docenti. Vedi Nuova sentenza per il Salvaprecari: valido il servizio di 180 giorni anche se con più contratti

Motivi per cui non si accederà al salvaprecari sarà, come per gli anni precedenti, la rinuncia ad una supplenza ad orario intero:

“Sono esclusi dai benefici coloro che, nell’anno scolastico 2011-12, rinuncino ad una supplenza conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto”

Come sarà attribuito il punteggio?

La valutazione dell’intero anno di servizio è assicurata per il personale docente e Ata ammesso ai benefici del salvaprecari. Il punteggio sarà attribuito: “Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato utilmente servizio nell’a.s. 2010-2011 o nell’ultimo anno di servizio nel triennio”

Le province in cui sarà possibile presentare la domanda per il salvaprecari saranno, come al solito, a scelta tra quella delle graduatorie ad esaurimento e quella delle graduatorie di istituto.

Rimane in vigore la normativa sui Progetti regionali, per i quali sarebbe necessario un intervento ministeriale, per evitare che disposizioni regionali diverse finiscano con il fare acquisire alle graduatorie una fisionomia legata al territorio (si ricordi che non tutte le Regioni attivano i progetti, creando diversità di opportunità lavorativa per i docenti e il personale Ata).

Confermata, nella bozza che oggi verrà letta ai sindacati, la parte relativa alle modalità di utilizzo degli elenchi e le sanzioni per le rinunce. Questa parte meriterebbe di essere affrontata alla luce delle difficoltà che i docenti hanno riscontrato, soprattutto nel momento in cui già parzialmente impegnati per un incarico di supplenza sono stati sanzionati per non aver accettato il completamento.

Ci auguriamo che il decreto sia pubblicato in termini rapidi (siamo già in ritardo, come per ogni procedura di quest’anno), per garantire il funzionamento degli elenchi subito dopo la conclusione delle nomine da parte degli Uffici Scolastici. Una macchina organizzativa non semplice, ma che il ministero dovrebbe attenzionare, essendo ormai al terzo anno di vigenza.

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