Come è noto, tra le disposizioni riguardanti il sistema scolastico, contenute nell’articolo 19 del decreto-legge 98/2011, i commi 12 e 13 regolamentano – innovando ampiamente rispetto alle disposizioni fino ad ora vigenti – gli effetti della dichiarazione di inidoneità permanente alla funzione, ma di idoneità ad altri compiti, del personale docente.
La Segreteria Nazionale della CISL Scuola, già all’atto della pubblicazione del decreto-legge aveva espresso il proprio dissenso rispetto a queste innovazioni, ribadendo, tra l’altro, la necessità di un confronto negoziale per definire corrette modalità di applicazione delle nuove disposizioni.
È stato, quindi, richiesto formalmente un incontro con i competenti uffici del MIUR, anche per evitare – come già sta avvenendo – che le Direzioni regionali adottino iniziative estemporanee e contraddittorie, creando confusione nelle procedure applicative e rischiando di danneggiare il personale interessato a questa vicenda. L’incontro è stato convocato per il prossimo 3 agosto e segue la nota con cui il Direttore Generale del Personale preannuncia l’invio di specifiche indicazioni per la gestione delle procedure previste dalla legge, a partire dalla presentazione delle istanze di inquadramento nei profili di assistente amministrativo e tecnico che la norma prevede debbano essere prodotte dagli attuali inidonei entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge (17 luglio 2011, con scadenza 16 agosto prossimo).
Proprio su quest’ultimo punto la Segreteria Nazionale CISL Scuola sta chiedendo con forza un intervento urgente di proroga per una scadenza che in modo improprio e assolutamente inopportuno obbliga gli interessati a produrre istanze “al buio”, senza cioè conoscere in quale modo verranno accolte e trattate.
La Segreteria Nazionale CISL Scuola, ad ogni buon conto, e fermo restando l’impegno a tenere aperto il confronto sulle tante questioni che vanno ricondotte alla disciplina negoziale, e individuando tale ambito come quello in cui ricercare le condizioni di maggior tutela possibile rispetto alle ricadute di tipo retributivo, previdenziale, giuridico e professionale che le nuove norme comportano, fornisce di seguito una lettura dei contenuti delle discusse disposizioni e delle loro implicazioni operative:
– Al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali (e non più dalla Commissione di verifica), ma considerato idoneo ad altri compiti, sarà attribuita, a seguito di istanza rivolta all’Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, con provvedimento del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale stesso, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico.
– Per il personale già collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 98 (e quindi dal 17 luglio, con scadenza del termine al 16 agosto).
– Il personale interessato viene immesso nei nuovi ruoli su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
– A seguito della collocazione nella nuova qualifica, il docente mantiene il maggior trattamento stipendiale in godimento, mediante l’attribuzione di un assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
– Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell’ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
– Il personale che non presenti l’istanza prevista dalle nuove norme o la cui istanza non sia accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, per effetto della quale transiterà obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università, con il mantenimento dell’anzianità maturata, nonché dell’eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Come detto sopra, la CISL Scuola sta chiedendo una proroga del termine del 16 agosto che – ad una mera lettura della norma di legge – riguarderebbe tutti coloro che intendano produrre istanza di inquadramento dei profili di assistente amministrativo o tecnico. In ogni caso, la legge non impone la presentazione di tale istanza, che resta quindi una mera facoltà.
Si deve essere tuttavia consapevoli che, alla luce delle nuove disposizioni, la mancata presentazione della domanda comporterebbe l’automatico assoggettamento ad un’aleatoria mobilità verso altre amministrazioni, ipotizzata addirittura oltre i confini della regione di attuale servizio, con modalità ancora da individuare e sulla base di criteri ancora tutti da definire.
Tra le questioni che la CISL Scuola ritiene prioritarie, si colloca il diritto, riconosciuto dal contratto integrativo del 2008 e da confermare assolutamente per tutti gli attuali inidonei, di accedere al trattamento di pensione qualora non si intenda accettare l’ impiego in diverso profilo del medesimo o di altro comparto.