Prot.n.72/11
Spett.le Ministero Istruzione Università e Ricerca Uff. di Gabinetto Fax: 06-58492089 Dipartimento per l’istruzione Direzione generale per il personale scolastico C.A Direttore Generale: Dott. Luciano Chiappetta Fax- 06-58492743 C.A UFFICIO IV – Personale docente ed educativo
Dott.ssa Maria Assunta Palermo 06-58493 e Per Vostro cortese Tramite agli U.S.R. e U.S.P di tutto il territorio nazionale.
Oggetto: diffida e richiesta chiarimenti su articolo 19, comma 12 D.L.vo 6 luglio 2011 n° 98
La presente in nome e per conto dei nostri iscritti aderenti alla Organizzazione Sindacale COBAS Scuola, che in persona del rappresentante legale pro tempore rileva quanto segue:
Premesso che:
Il D.L.vo del 6 luglio 2011, n. 98 , convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 – art. 19, comma 12 disciplina quanto segue:
Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all’Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell’ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
Il comma 13 precisa che:
Il personale di cui al comma 12 che non presenti l’istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell’anzianità maturata, nonchè dell’eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Ad oggi si è a conoscenza che vari Uffici Scolastici Regionali tendono ad indicare scadenza delle domande da presentare in modo differenziato, ovvero chi indica come termine ultimo il 16 agosto chi indica come termine ultimo il 30 agosto. Ciò per quanto concerne la posizione del personale attualmente fuori ruolo.
Visto quanto previsto dall’articolo 21 comma 1 e articolo 33 della legge 104/1992 e successive modifiche e integrazioni, ovvero lì ove si specifica che Articolo 21 comma 1: la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili,; articolo 33 comma 6 : la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
Visto quanto previsto dall’articolo 10 Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti) lì ove specifica che: nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda.
Visto quanto previsto dall’articolo 42 del Dlgs 9 aprile 81/2008 lì ove specifica che: il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Tanto premesso, a parere della Scrivente, la disposizione, relativa all’articolo 19, comma 12 D.L.vo 6 luglio 2011 n° 98 contrasta con la normativa ora citata, ma contrasta anche con principi fondamentali caratterizzanti il nostro Ordinamento quale in particolar modo l’articolo 3 della Costituzione “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese; con l’articolo 14 della CEDU Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione ma anche con l’articolo 3 comma 3 Dlgs 9 luglio 2003, n. 216 “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”
Ciò perché sembra di comprendere che il principio fondante la norma, di cui all’oggetto della presente diffida e richiesta di chiarimenti, sia quello di costringere chi per ragioni di inabilità e/o inidoneità sia essa collegata al lavoro sia essa indipendente a situazione lavorativa sia quello di far vivere grave situazione di disagio sia personale che a livello di dignità professionale che a livello umano a questi lavoratori, perché senza criteri specifici e determinati, senza conferire il tempo di avviare le dovute procedure, peraltro in pieno periodo estivo, quando come ben sapete i docenti di norma sono in periodo non pienamente lavorativo se non feriale, si vedono costretti a produrre una domanda “forzata” di richiesta di essere adibiti ad altre mansioni altrimenti, la mancata produzione della stessa comporterebbe il rischio reale e concreto del trasferimento forzato.
Ovviamente tale situazione incrementerà il contenzioso in essere con il M.I.U.R
A parere della Scrivente, la normativa deve essere rivista.
Si pone come quesito :perché trattare in modo indiscriminato le inidoneità permanenti correlate al lavoro e quelle indipendenti dalla situazione lavorativa nello stesso modo? Perché non avviare gli accertamenti o consentire di avviare gli accertamenti come previsti dall’ articolo 10 Legge 12 marzo 1999, n. 68? Perché non rispettare i principi come previsti dalla legge 104/92 in tema di consenso al trasferimento e vicinanza della sede lavorativa? Perché questa difformità di trattamento tra chi è fuori- ruolo e chi non lo è?
Tali atti, tra loro difformi , per tempistica e modalità proposte, stanno creando grave confusione e incertezza, a causa della mancanza totale di riferimenti certi per poter esprimere l’eventuale opzione di passaggio. Poiché ad oggi non esiste alcun provvedimento da parte del MIUR che stabilisca i criteri di tale trasferimento, nonché il quadro normativo di riferimento all’interno del quale siano chiarite le procedure della mobilità interna ed esterna del personale docente interessato ed è necessario attendere, prima della determinazione delle nuove assunzioni, l’emanazione di disposizioni applicative omogenee e la definizione di procedure organiche
Tanto detto, la Scrivente Organizzazione Sindacale,
diffida
il M.I.U.R e per Suo Tramite tutti gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali a non applicare le disposizioni come previste dall’articolo 19, comma 12 D.L.vo 6 luglio 2011 n° 98,dal voler diffondere qualunque indicazione relativamente a date e modalità attraverso le quali il personale “ dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione,ma idoneo ad altri compiti” produca istanza per assumere la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. a definire i criteri applicativi della detta norma, di sospendere i termini per l’invio delle domande per il personale fuori ruolo, e di chiarire i contrasti a livello giuridico e normativo o l’eventuale incompatibilità che emerge tra l’articolo 19 comma 12 del D.L.vo 6 luglio 2011 n° 98 e l’ articolo 10 Legge 12 marzo 1999, n. 68, l’articolo 42 del Dlgs 9 aprile 81/2008,’articolo 21 comma 1 e articolo 33 della legge 104/1992 , nel rispetto dell’Articolo 3 della Costituzione e Articolo 14 della CEDU.
La Organizzazione Sindacale Cobas si riserva sin da ora di adire le vie giudiziarie ritenute più opportune per tutelare i diritti dei propri iscritti. Si confida nella disponibilità del Vostro Operato e si rimane pertanto in attesa di tempestivo riscontro, stante la particolarità della situazione e l’assoluta mancanza di chiarezza sulle procedure da adottare.
Roma lì 28 LUGLIO 2011
Distinti saluti
Per i Cobas Scuola
Anna Grazia Stammati
da aetnanet