28/07/2011
È stato pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27/07/2011 ed entrerà in vigore l’11 agosto prossimo il D.Lvo 18 luglio 2011, n. 119: “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”.
Il decreto, ricordiamo, era stato approvato il 9 giugno scorso e va a riordinare le tipologie dei permessi, ridefinendo i presupposti oggettivi e precisando i requisiti soggettivi, nonché i criteri e le modalità per la loro fruizione e la semplificazione dei documenti da presentare. Molte le novità previste, che interessano congedi e permessi in favore di soggetti disabili, modifiche al congedo di maternità e ai congedi per affidamenti e adozioni, nonché all’aspettativa per dottorato di ricerca e al congedo per cure per gli invalidi.
In particolare, in materia di flessibilità del congedo di maternità, il decreto prevede che nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, ovvero in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.
In materia di permessi e congedi per soggetti disabili e loro familiari, il decreto apporta modifiche all’articolo 33 e all’art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Nel primo caso viene previsto che per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
Nel secondo caso, si interviene sui permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive modificazioni, riconoscendo il diritto a fruirne ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.
Sempre sulla materia, viene previsto che il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. E viene, infine, disciplinata la fruizione dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, prevedendo l’obbligo di attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
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