Sab, 16/07/2011 – 05:44
Lalla di orizzontescuola– Vi presentiamo in maniera schematica le novità del Decreto n. 62/11 con cui è stato disposto l’aggiornamento delle Graduatorie di istituto per il triennio 2011 – 2014. Rimane invariata la tabella di valutazione dei titoli.
1) Le Graduatorie di istituto saranno valide per un triennio, 2011/12, 2012/2013, 2013/2014, come disposto dal Decreto Sviluppo
2) Per la prima volta è possibile inserirsi con il titolo di studio di Laurea Magistrale. Clicca qui per verificare la corrispondenza tra Laurea Specialistica e Laurea Magistrale e vedere a quale classe di concorso puoi accedere. Per lauree vecchio ordinamento e lauree specialistiche vale il link ministeriale
3) E’ stato aggiunto, rispetto all’aggiornamento del 2009, un nuovo modello di domanda, A/2bis, destinato agli aspiranti che, già inseriti in graduatoria per il biennio 2009/11 debbano confermare l’iscrizione e contemporaneamente aggiungere nuovi insegnamenti.
4) Viene creato un unico elenco di sostegno per la III fascia delle scuole secondarie di II grado, come per la scuola media. Si supera quindi la distinzione in aree disciplinari. Il Ministero ha accolto quanto previsto dal parere del CNPI in data 30 novembre 2010 sullo “Schema di Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso ai sensi dell’art.64 comma 4 lett. a) della Legge n.133/08
5) il controllo delle dichiarazioni rese in autocertificazione nel modello di domanda, scatta in occasione dell’attribuzione della prima supplenza
6) le graduatorie definitive possono essere impugnate innanzi al giudice del lavoro, ai ai sensi e per gli effetti dell’art.63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165
7) viene attivata la piattaforma “Vivifacile” per la verifica degli aspiranti disponibili a supplenza e le convocazioni. In realtà la procedura ha ancora qualche limite, che non mancheremo di evidenziare. In questi casi infatti il contenzioso può essere eliminato solo se tutti i passaggi siano esplicitati. Presente il riferimento al vincolo delle 24 ore successive alla convocazione per cui si sia data disponibilità ad accettare, trascorse le quali ci si può considerare non destinatari della supplenza. [la proposta di supplenza deve contenere “la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione]