Se non ci sono appuntamenti, prestabiliti su richiesta scritta dei genitori o degli stessi docenti, questi ultimi non possono essere obbligati a rimanere a scuola nell’ora riservata ai colloqui e una eventuale decisione diversa deve passare da una contrattazione integrativa con i sindacati.
La sentenza è del Tribunale del lavoro di Catania che, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato il preside della locale scuola media Cavour e il ministero della Pubblica istruzione per comportamento antisindacale rigettando il ricorso presentato dall’Avvocatura dello Stato.
Il contenzioso riguarda una delibera del collegio dei docenti del 18 ottobre del 2007, approvata dal preside, che imponeva agli insegnanti della Cavour di “essere comunque presenti a scuola nella loro ora di ricevimento, a prescindere dall’appuntamento con alcuni genitori”. Contro questa decisione la Uil scuola di Catania aveva presentato ricorso al giudice del lavoro, ottenendo il 2 luglio 2008 la condanna del ministero e del preside per comportamento antisindacale.
In entrambi i gradi di giudizio i giudici hanno ribadito che nel contratto nazionale del lavoro è previsto che gli incontri a scuola “avvengano su richiesta scritta del docente al genitore e viceversa” e che pertanto la delibera del collegio dei docenti è “illegittima perché disciplina una materia che è oggetto di contrattazione integrativa” che “richiede l’intervento della Rsu”.
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tuttoscuola.com | venerdì 8 luglio 2011 |