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Decreto sviluppo non ferma ricorsi dei precari

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Mer, 06/07/2011 – 17:06

di Michele Vanzulli – Il DL 70/11, convertito dalla Camera dei deputati, contiene l’art. 9 che riguarda la scuola. Il comma 18 del medesimo articolo si propone di bloccare i ricorsi dei docenti precari contro il Governo. La formulazione del comma, però, costituisce un tentativo maldestro e non raggiunge il fine voluto. Questo anche dopo le modifiche introdotte alla Camera dei deputati.

Il tentativo del Governo consiste nell’escludere i contratti a termine nella scuola dall’applicazione del d. lgs. 368/01, normativa generale sul contratto a termine.

Per fare ciò la Camera dei deputati ha approvato un testo – del comma 18 – che fa riferimento a tre diverse norme di legge:

  • la prima, art. 40 comma 1 L. 449/97. Questa norma prevede una riduzione programmata del numero dei dipendenti nel comparto scuola. E nella programmazione, però, fa rientrare anche i docenti con contratti a termine, escluse solo le supplenze brevi. (È evidente che i contratti a termine risultano quindi necessari al Governo per garantire la costante erogazione del servizio scolastico).
  • la seconda, art. 4 comma 14 bis L. 124/99. Il comma stabilisce:
    A) che i contratti a termine (tutti insieme indistintamente, al 31/8, al 30/6 e supplenze brevi) sono necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico;
    B) che i contratti a termine possono trasformarsi in C. T. Indeterminato sono in caso di immissione in ruolo, in applicazione delle norme vigenti e sulla base delle graduatorie.
    (È evidente che i contratti a termine risultano ancora una volta necessari al Governo per garantire la costante erogazione del servizio scolastico. Scrivere che l’immissione in ruolo è l’unica modalità di trasformazione del contratto è irrilevante se il termine è illegittimo).
  • la terza, art. 6 comma 5 d. lgs. 165/01. La norma stabilisce, semplicemente, una conferma delle regole per stabilire le dotazioni organiche del personale scolastico (in primis la citata L. 449/97, art. 40 comma 1).

In definitiva il fare riferimento a queste norme costituisce una sorta di boomerang per il Governo. Invero in tutte le norme citate i contratti a termine vengono considerati necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico. Ed in base al comma 1 dell’art. 36 del d. lgs. 165/01, in condizioni di questo tipo, i contratti unici possibili sono quelli a tempo indeterminato.

Ma non è questo il punto.
Il punto è che bisogna analizzare se l’esclusione voluta dal Governo è lecita oppure no.
Cioè, basta scrivere che una legge non si applica alla scuola per fare si che questo accada?
La risposta è no. Non basta.

Non basta perché esistono altre fonti di legge che devono essere prese in considerazione.
Innanzitutto la normativa UE, la direttiva 1999/70/CE. La clausola 2 dell’accordo prevede la possibilità, per gli stati, di individuare delle ipotesi nella quali non applicare la normativa generale sul contratto a termine. Ma si tratta dei casi legati alla formazione lavoro.
E i contratti della scuola di certo non rientrano in questa casistica.
Poi la normativa italiana sul pubblico impiego. Il D. Lgs. 165/01, art. 36, prevede il ricorso ai soli contratti a tempo indeterminato laddove la PA debba utilizzare il lavoratore per il proprio ordinario fabbisogno. Cosa che è di tutta evidenza per i contratti dei docenti “a tempo”. Senza i medesimi la scuola non potrebbe svolgere la propria funzione con regolarità (ed la citata L.449/97 ammette che i contratti a termine rientrano nel fabbisogno ordinario).
Infine la normativa specifica della scuola pubblica: L. 124/99, art. 4 commi 1, 2. Viene ivi stabilito che è possibile fare ricorso a contratti a termine, ma solo in attesa dell’espletazione dei concorsi. Ma i concorsi sono stati fatti. I contratti a termine sono quindi illeciti.

Infatti il Governo è consapevole dell’impossibilità di dichiarare non applicabile alla scuola la disciplina generale del contratto a termine (d. lgs. 368/01).
Ne è così consapevole che nel comma sotto esame (DL 70/11 art. 9 comma 18) riconosce la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico anche in caso di assenza temporanea del personale non solo a tempo indeterminato, ma anche a tempo determinato (cioè i docenti al 31/8 e al 30/6).
È di tutta evidenza che il citato comma si può al limite applicare alle supplenze brevi. Nulla di più.

Il tentativo del Governo è solo quello di fermare i ricorsi.
Con il collegato al lavoro ha stabilito un termine molto breve per impugnare i contratti a termine già spirati.
Oggi tenta, in modo maldestro, di fermarli usando la carta dell’esclusione. Ma, come detto, non è libero di farlo e non riesce a farlo.
I ricorsi possono e devono continuare.
Cosa fanno i sindacati?

da orizzontescuola

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