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Circolare su Part Time – Presupposti per la concessione – rivalutazione di contratti già in corso

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Lun, 04/07/2011 – 07:43

Lalla da orizzontescuola – Circolare del 30 giugno della Funzione Pubblica, contenente indicazioni alle amministrazioni al fine di orientarle nella gestione del contenzioso e nella definizione di rapporti ancora non esauriti, tenendo presente che le norme di legge e i contratti collettivi accordano particolari forme di tutela ai lavoratori in riferimento alla cura dei figli o ai situazioni di disagio personale o familiare.

Innovazioni in materia di part time

  • la trasformazione del rapporto di lavoro in part time è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata

Quindi di fronte ad una istanza del lavoratore, l’amministrazione non ha l’obbligo di accoglierla, nè la trasformazione avviene in modo automatico. La trasformazione “può” essere concessa entro 60 giorni dalla domanda.

La valutazione dell’istanza si basa su 3 elementi:

  • la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica
  • l’oggetto dell’attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto. Lo svolgimento dell’altra attività non deve essere in conflitto e la trasformazione non è concessa quando l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con altra amministrazione
  • l’impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente

In caso di esito negativo, le motivazioni del diniego devono essere evidenti, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell’atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera, e se è il caso consentire l’attivazione del controllo giudiziale.

Hanno precedenza:

  • i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche
  • lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104 del 1992, con riconoscimento di una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
  • lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13 anni
  • lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave

Altra situazione meritevole di tutela è quella dei familiari di studenti che presentano la sindrome DSA (Disturbi specifici di apprendimento, con riferimento a dislessia, digrafia, disortografia e discalculia)

I part time in corso

L’amministrazione può rivalutarli, tenendo conto dei criteri già indicati per la concessione di nuovi, preferendo il ripristino del tempo pieno per quei lavoratori la cui posizione non risulta più assistita da una particolare tutela.

La circolare

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