Lalla di orizzontescuola – La nota 31, a pag. 8 del modello di domanda, ha costituito forse il punto dolente dell’aggiornamento di quest’anno. A causa del modo confusionario con cui la normativa è stata presentata, nel decreto e nella domanda, molti docenti si sono convinti di poter usufruire del punteggio intero pur avendo insegnato in classe di concorso diversa, non collegando la propria situazione a quella del salvaprecari.
Tutto nasce infatti dalla corretta interpretazione della nota 31, a pag. 8 del modello di domanda, che afferma:
“Indicare la graduatoria solo se si riferisce al servizio non specifico che si valuta al 50%. In virtù delle disposizioni di cui all’allegato 7 del presente provvedimento, anche gli aspiranti non inclusi negli elenchi prioritari degli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 possono chiedere la valutazione al 100% del servizio su graduatoria diversa da quella in cui il servizio è stato effettuato. A tal fine non indicheranno la graduatoria
su cui il servizio è stato effettivamente prestato, ma quella per la quale si era già inclusi a pieno titolo l’anno scolastico di riferimento, su cui si intende imputare la valutazione.”
La nota va letta tenendo conto che è riferita esclusivamente a due categorie di docenti:
– docente che ha lavorato in una classe di concorso e adesso richiede la valutazione del servizio in altra classe di concorso, al 50%
– docente che pur avendo i requisiti per rientrare nel Salvaprecari non ha presentato la domanda (non ha potuto presentare la domanda) perchè già impegnato in classe di concorso diversa rispetto a quella dell’anno precedente o che comunque avrebbe dato accesso al SP. In questo caso il ministero attribuisce al docente la scelta della classe di concorso alla quale attribuire, al 100%, il servizio.
La seconda categoria è individuata tramite l’allegato 7, come chiaramente indicato dalla nota stessa:
“Allo scopo di assicurare parità di trattamento in relazione alla valutazione dei servizi prestati nell’a.s. 2010-2011, il personale docente educativo e ATA che, pur avendo i requisiti per rientrare tra i beneficiari delle disposizioni in oggetto, non si avvalga della relativa normativa in quanto occupato per il corrente anno scolastico, può all’ atto dell’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento o permanenti (docenti ed ATA) o delle graduatorie permanenti (ATA), qualora per carenza di posti disponibili abbia stipulato contratto di supplenza per classe di concorso , posto o profilo diverso rispetto a quello dell’ anno di rispettivo riferimento, scegliere a quale dei due diversi insegnamenti o profili attribuire il punteggio.”
La normativa è chiara, nella pratica invece si stanno venendo a determinare una serie di situazioni che renderanno difficile stabilire che le valutazioni da parte dell’ambito territoriale di riferimento siano state eseguite correttamente.
Facciamo qualche esempio. Ci scrive una docente che chiede come poter capire se i docenti abbiano dichiarato il servizio al 100% anche se non specifico, non ponendo attenzione al fatto che fosse riservato esclusivamente a chi avrebbe avuto accesso al salvaprecari.
In realtà questo inghippo potrebbe essere superato acquisendo i certificati di servizio da parte dei docenti che abbiano segnato la nota 31, in modo da non affidarsi unicamente all’autocertificazione (che come detto potrebbe derivare da una cattiva interpretazione della normativa)
Diverso invece il caso della collega che rischia di non poter avere il punteggio pieno per una serie di circostanze sfortunate:
“Gent.ma Lalla, ho appena ricevuto una telefonata dal mio UST che mi contesta il punteggio pieno da me richiesto nella GE in base alla nota 31. Sono abilitata nelle classi di concorso A051, A050, A043 e sostegno. Nel 2008-2009 ho lavorato nella A043.
L’anno scorso, 2009-2010, invece, ho dovuto accettare la cattedra nella A050.
Infatti, le convocazioni si sono tenute, in giorni diversi, prima per la 51 e 50, poi per la 43. Poichè i posti diponibili nella A043 (pubblicati sul sito del provveditorato) erano solo 75 e io risultavo alla posizione 160 in graduatoria, ho pensato che non sarei mai riuscita a ottenere un posto nella 43 e così ho accettato, il giorno prima, la cattedra per la 50.
Il giorno dopo quando sono stata chiamata perchè molti prima di me avevano rinunciato ho chiesto di poter sostituire la A050 con la A043, ma mi è stato risposto che era impossibile. Pertanto, all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ho richiesto i 12 punti, ritenendo di possedere i requisiti di cui parla la nota 31 in quanto costretta alla scelta dalla mancanza di posti disponibili.
Come avrei potuto prevedere che il giorno dopo molti avrebbero rinunciato al posto e che scorrendo le graduatorie sarebbero arrivati a me? E’ come se qualcuno ti dicesse che ci sono due autobus. Nel primo, che parte il giorno prima ci sono dei posti, nel secondo no. Che fai se devi recarti in un luogo? Prendi il primo o aspetti quello in cui sei certo di non poter salire?
Il provveditore sostiene che io sia addirittura rinunciataria nel posto della a043 e che abbia scelto la a050 per “motivi miei” e non per disperazione. Ma allora perchè non si fanno le convicazioni tutte nello stesso giorno o non si dà alla possibilità a chi ne ha diritto di cambiare la cattedra accettata? Vorrei sapere il tuo parere e sapere se ci sono gli estremi per intentare un ricorso. Grazie mille”
Da un lato in questo caso conforta che l’ambito territoriale stia procedendo alla verifica di quanto compare a sistema sulle nomine effettuate, però la docente si trova in una situazione complicata per circostanze indipendenti dalla sua valutazione (come poter prevedere che ci sarebbe stata la cattedra anche per lei?). Sarebbe stato sufficiente che all’ufficio venisse registrato il motivo del suo rifiuto della cattedra.
Non mancheremo di rileva altre situazioni dubbie circa la valutazione della nota 31, in modo da cercare di assicurare, per quanto ci è possibile, una corretta gestione delle graduatorie.