fonte. dirittoscolastico: La Corte di Appello di Firenze, confermando un orientamento ormai pacifico della giurisprudenza di merito di I grado, ha rigettato un appello del Ministero dell’Istruzione che chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva correttamente riconosciuto il diritto alla stipula di un contratto fino al 31 agosto anziché fino al 30 giugno.da http://www.dirittoscolastico.it/_contratti_sino_al_31_agosto.html
L’Amministrazione Scolastica continua ad incentivare un contenzioso assurdo.
La normativa è chiara sul punto: sui posti vacanti e disponibili non possono essere stipulati con il personale ATA contratti fino al 30 giugno, ma devono essere stipulati contratti fino al 31 agosto, indipendentemente dal fatto che la individuazione avvenga da graduatorie di istituto, anziché da graduatorie provinciali che sono esaurite (art. 4 ed 11 della L. 124/99). E’ la natura del posto che determina la durata del contratto e non il tipo di graduatoria da cui il Dirigente Scolastico individua l’aspirante.
Nello stesso senso anche Tribunale di Firenze del 6.04.2011 e Corte d’Appello di Firenze del 16.06.2011.
( Avv. Isetta Barsanti Mauceri)