Riepiloghiamo le procedure necessarie per presentare la domanda di disoccupazione a requisiti ordinari una volta scaduto il contratto di lavoro. Naturalmente chi non ha diritto a questa indennità potrà utilizzare quella a requisiti ridotti le cui domande si presentano da gennaio a marzo dell’anno successivo.
Per poter richiedere l’indennità di disoccupazione a requisiti ordinari è necessario:
1. avere un’anzianità assicurativa obbligatoria per la disoccupazione di almeno due anni dalla data di cessazione dal lavoro (ciò significa che si deve avere almeno un contributo versato, corrispondente ad un giorno o ad una settimana, nel periodo antecedente i due anni che precedono la data di fine rapporto. Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2010; esistenza di un contributo versato ad una data qualsiasi antecedente il 1° luglio 2008;
2. avere almeno 52 contributi settimanali, anche non consecutivi, nel biennio antecedente la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro (per il calcolo valgono i giorni di ferie, malattia, infortunio, maternità, festività). Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2010; nel biennio 1° luglio 2008 – 30 giugno 2010 devono risultare versati almeno 52 contributi settimanali.
La domanda va presentata entro il 68° giorno dal licenziamento. NB: è bene però presentarla subito, poiché l’indennità decorre: dall’8° giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni e dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.
L’indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni mese con assegno ed è concessa per un periodo massimo di 8 mesi (per 12 mesi per chi ha compiuto 50 anni), salvo l’eventuale intermittenza prevista dalla convenzione con l’INPS se sarà confermata per il prossimo anno scolastico. Essa è corrisposta nella misura del 60% per i primi 6 mesi, del 50% per i successivi due mesi e al 40% per gli ulteriori mesi, della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro.
Il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione ordinaria decade sia nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 5 giorni (eventualmente dopo tale rapporto di lavoro dipendente è possibile presentare una nuova domanda), che nel caso di qualsiasi rapporto di lavoro parasubordinato da denunciare al centro per l’impiego (collaborazione occasionale o CO.CO.CO.).
In particolare i docenti delle scuole superiori devono prestare attenzione a questa clausola nel caso siano chiamati a svolgere, nei mesi di luglio e agosto, corsi di recupero o scrutini integrativi. Per i corsi di recupero, qualora si svolgano nella scuola di precedente servizio, si tratta di compenso accessorio retribuito con gli appositi finanziamenti o con le risorse del Fondo d’Istituto e quindi non produce effetti sull’indennità di disoccupazione, mentre eventuali scrutini integrativi prevedono la stipula di un nuovo contratto e quindi occorre prestare attenzione che non si superino i 5 giorni.
Per maggiori informazioni e per la consulenza ci si può rivolgere alle sedi territoriali della FLC CGIL e al patronato INCA.
(da Flc-Cgil)
da aetnanet.org