fbpx

Vertenza Ata ex EE.LL. (CEDU – Causa Agrati e altri contro l’Italia – Sentenza del 7 giugno 2011).

1784

Causa Agrati e altri contro l’ItaliaSentenza del 7 giugno 2011
Un nuovo capitolo nell’annosa vertenza del personale Ata.

Per la Corte Europea di Strasburgo, l’Italia è colpevole di violazione dei diritti dell’uomo, non avendo rispettato l’art. 6 della Convenzione, che prevede il diritto ad un equo processo.

Davvero una figuraccia dello stato italiano di fronte alla comunità internazionale.

Di seguito, alcuni passi della sentenza (il testo reperibile è in francese).
“La Corte ritiene che il fine invocato dal Governo italiano, vale a dire la necessità di colmare un vuoto giuridico ed eliminare le disparità di trattamento tra i dipendenti, mirava in realtà a preservare il solo interesse economico dello Stato” .

“Nessuno degli argomenti proposti dal Governo convince dunque la Corte della legittimità e proporzionalità dell’ingerenza. Pertanto, l’intervento legislativo che ha risolto definitivamente, in maniera retroattiva, la questione “NON ERA GIUSTIFICATO DA IMPERATIVI MOTIVI D’INTERESSE GENERALE”.

Bacchettate dunque sia alla Corte di Cassazione che alla Corte Costituzionale che – sulla base di tale motivazione -avevano ritenuto legittima la norma di “interpretazione autentica” con la quale lo Stato italiano era intervenuto per risolvere a proprio favore una vertenza riguardante migliaia di dipendenti Ata, vittoriosi nei vari gradi di giudizio.

Con una sentenza che aveva suscitato non poche perplessità, la Corte Costituzionale era arrivata ad equiparare il passaggio del personale Ata dagli EE.LL. allo Stato ad un evento epocale quale il crollo del muro di Berlino.

A migliaia di dipendenti sono state inviate richieste di restituzione di decine di migliaia di euro, oltre a un secco taglio della retribuzione.

C’è un Giudice a Berlino, o forse a Strasburgo.

( Avvocato Francesco Orecchioni)

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=27&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=72004827&skin=hudoc-en
fonte:dirittoscolastico

In questo articolo