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Pensionamento coatto – motivazioni illegittime.

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Il Tribunale di Arezzo, ancora una volta accoglie le ragioni del personale docente che non vuole essere licenziato per effetto di una norma ingiusta, discriminatoria e censura l’operato dell’Amministrazione Scolastica.

Confermando una giurisprudenza favorevole anche di merito, il Tribunale di Arezzo, ha accolto il ricorso ex art. 700 cpc proposto da una docente di scuola secondaria di secondo grado che per la seconda volta è stata costretta ad invocare il giudice del lavoro per ottenere il mantenimento in servizio non avendo la stessa raggiunto l’anzianità effettiva di 40 anni di servizio. I ricorsi depositati presso il Tribunale di Arezzo sono stati 8 per n. 9 lavoratori. Il giudice del lavoro di Arezzo li ha accolti tutti.

Anche il Tribunale di Pistoia con precedente ordinanza aveva accolto le ragioni di un lavoratore che aveva impugnato il preavviso di licenziamento. Peraltro, proprio di recente, il Tribunale di Livorno ha accolto nel merito un ricorso analogo e che per la fase cautelare aveva riguardato l’a.s. passato.

I giudici del lavoro, infatti, hanno ritenuto fondate le ragioni dei lavoratori in ordine alla mancata adozione, da parte dell’Amministrazione Scolastica, di provvedimenti motivati in base ai quali procedere con il preavviso di licenziamento. Né sono state ritenute valide alcune motivazioni addotte,ad esempio per qualche ricorrente di Arezzo, circa l’esubero nella graduatoria della propria istituzione scolastica, dal momento che, come è noto, l’esubero deve essere valutato al livello provinciale e, pertanto, nessun esubero poteva essere previsto al livello di singola istituzione scolastica.

Si allega:

Avv. Isetta Barsanti Mauceri

fonte dirittoscoastico

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