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I possibili cambiamenti nelle Graduatorie ad esaurimento: 99 gli emendamenti al Decreto Sviluppo

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Ven, 10/06/2011 – 08:04

Lalla di orizzontescuola– Concluso l’iter di vaglio degli emendamenti al decreto sviluppo, che all’art. 9 prevede importanti disposizioni per le graduatorie ad esaurimento. 99 gli emendamenti ammessi. La discussione dovrebbe essere avviata alla Camera mercoledì 15 giugno, a meno che non venga posta la fiducia. Il termine ultimo per la conversione in legge è il 12 luglio. Una sintesi degli emendamenti presentati.

Immissioni in ruolo (Ghizzoni Manuela e altri)

Sostituire il comma 17 con i seguenti:
17. Per garantire continuità e una maggiore qualificazione nella erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 è abrogato il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e conseguentemente le nomine a tempo indeterminato del personale docente ed ATA si effettuano su tutti i posti annualmente disponibili e vacanti dell’organico di diritto e delle dotazioni organiche aggiuntive provinciali. A decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 è prevista la retrodatazione giuridica dall’anno scolastico precedente rispetto a quello dell’effettiva assunzione a tempo indeterminato.
17-bis. Alle dotazioni organiche del personale docente, determinate secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono da aggiungere, per ciascun ruolo, i docenti di sostegno degli alunni portatori di handicap secondo il numero che ha costituito il relativo organico di fatto nell’anno scolastico 2010-2011. La dotazione organica del personale ATA è quella risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. Tali dotazioni organiche sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione degli organici si procede all’aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicap. Le suddette dotazioni organiche sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche. Le dotazioni aggiuntive nazionali sono ripartite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
17-ter. L’utilizzazione del personale docente e ATA delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali; nonché di posti comunque disponibili per l’intero anno scolastico, l’utilizzazione del personale delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il soddisfacimento, nell’ordine, delle seguenti esigenze:
a) copertura dei posti di insegnamento e di posti amministrativi, tecnici ed ausiliari, disponibili ma non vacanti e di quelli che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;
b) copertura dei posti comunque vacanti e disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell’ambito del distretto o dei distretti viciniori;
c) il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattiche-educative e psicopedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con particolare riferimento alla attività di sostegno, di recupero della dispersione scolastica e di integrazione degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività integrative.
17-quater. Ai fini di cui al comma 17-ter, l’Ufficio scolastico regionale (USR) definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola secondaria di I o II grado, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti o di ATA della dotazione aggiuntiva. In caso di eccedenza detto personale è utilizzato prioritariamente presso istituti comprensivi, circoli didattici o scuole o istituti dello stesso distretto o del distretto viciniore. Il personale docente o ATA della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui è stato assegnato all’inizio dell’anno scolastico.

Al comma 17, dopo le parole: dell’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; aggiungere le seguenti: Il piano pertanto prevede l’assunzione di personale docente di cui 30 mila dall’anno scolastico 2011-2012, 28 mila dall’anno scolastico 2012-2013 e 25 mila dall’anno scolastico 2013-2014. Il detto piano prevede l’assunzione di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di 35,000 dall’anno scolastico 2011-2012, 7,500 unità dall’anno scolastico 2012-2013 e 7,500 unità dall’anno scolastico 2013-2014.”

Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: è definito un piano aggiungere le parole: quinquennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2015, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; per il primo anno di applicazione di tale piano si prevede l’assunzione del personale docente ed ATA su tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi i posti stabilizzati delle dotazioni organiche di sostegno.”Al comma 17, dopo le parole: finanza pubblica, aggiungere le seguenti: al fine di adempiere alle decisioni assunte dalla magistratura amministrativa in merito alle graduatorie ad esaurimento compilate per il biennio 2009-2011 e dal giudice ordinario in merito ai contenzioso che ha per oggetto la trasformazione dei contratti da tempo determinato.” (Russo Antonino)

Bonus di 40 punti nelle graduatorie ad esaurimento (Pepe (IR) Mario)

Al comma 17, dopo le parole: medesimo anno scolastico 2010-2011, aggiungere le seguenti:, nonché l’attribuzione di un punteggio premiale, pari a 40 punti, in favore dei docenti che non richiedano il trasferimento nelle graduatorie, di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c). della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di altre province.”

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.

1. A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è effettuato mediante l’attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli previsti dalla tabella allegata al decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e di ulteriori 40 punti per la permanenza nella provincia di appartenenza.
2. Il punteggio aggiuntivo di cui al primo comma è attribuito anche a coloro i quali in occasione dell’aggiornamento per il biennio 2009/2011 hanno chiesto di essere collocati in graduatorie di altre province in aggiunta a quella di appartenenza nel caso di permanenza in quest’ultima.
3. Il punteggio aggiuntivo di cui al primo comma è attribuito a condizione che in occasione dell’aggiornamento per l’anno scolastico 2011/2012 non venga richiesto il trasferimento in graduatoria di altra provincia.
4. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad adottare i necessari provvedimenti per consentire l’attribuzione del punteggio di cui ai commi precedenti già a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, dando altresì

la possibilità di revoca del trasferimento in altra provincia, ove richiesto per il 2011/2012.” (Gioisis e altri)

Punteggio di montagna per i docenti a tempo indeterminato (Gioisis e altri)

Al comma 17, aggiungere in fine i seguenti periodi: I docenti di ruolo che fanno espressa richiesta di servizio nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche, e che sono residenti in loco e dimostrano di dimorare abitualmente nei medesimi territori è attribuita precedenza di nomina nell’ordine della rispettiva graduatoria, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato. Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo nelle scuole di cui al periodo precedente si applicano i benefìci previsti dall’articolo 3, secondo comma, della legge 1o marzo 1957, n. 90.”

Inserimento annuale di docenti con riserva legge 68/99 (Siragusa Alessandra e altri)

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. I soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e quelli con patologie oncologiche di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono chiedere annualmente, e comunque entro data delle operazioni di nomina a tempo indeterminato e determinato, il riconoscimento della riserva e l’inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 7 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999.

17-ter. L’eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudica il diritto all’inserimento del titolo di riserva di cui al comma 17-bis.”

Aggiornamento Graduatorie di istituto (Savino Elvira)

“Al comma 20, dopo le parole: a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 inserire le parole: senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti e dopo le parole: con possibilità di trasferimento in un’unica provincia aggiungere le seguenti: secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L’aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale.”

Spostamenti punteggi nelle Graduatorie ad esaurimento (Zazzera Pierfelice e altri)

“Al comma 20, sostituire la parola: triennale con la seguente: annuale.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di aumentare le possibilità occupazionali del personale docente ed educativo inserito all’interno delle graduatorie ad esaurimento, istituite dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché di agevolare l’esaurimento delle graduatorie medesime, è data al personale che ne abbia titolo la possibilità di ottenere il riconoscimento dell’intero punteggio derivante da titoli e servizio, su tutte le graduatorie dello stesso ambito disciplinare secondo il principio della cascata.”

Aggiornamento Graduatorie ad esaurimento (Di Giuseppe Anita e altri)

Al comma 20, sostituire la parola: triennale con la seguente: annuale e aggiungere in fine il seguente periodo: Analogamente, il personale ATA, all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie può trasferirsi in altra provincia nella stessa fascia di appartenenza e con il punteggio spettante.”

Scelta di una seconda provincia aggiuntiva nelle graduatorie ad esaurimento (Di Giuseppe Anita e altri)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. È fatta salva per gli aspiranti inseriti nella terza fascia o secondo scaglione la possibilità di rimanere in una provincia e di scegliere una seconda provincia aggiuntiva dove insistere con il proprio punteggio in tutte le graduatorie delle graduatorie dove si trasferisce o si permane o ci si inserisce, come per il personale inserito nel primo scaglione o nella prima e seconda fascia delle suddette graduatorie.”

Nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente: (Russo Antonino)
20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, sano disposto le seguenti modificazioni all’articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell’anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
c) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un’abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
d) al comma 3, le parole: «nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».

5 anni di permanenza nella provincia di immissione in ruolo (Ghizzoni Manuela e altri)

Al comma 21 aggiungere il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all’articolo 33, comma 5, della medesima legge.”

Al comma 21 sopprimere le seguenti parole: l’assegnazione provvisoria.” (Di Giuseppe Anita e altri)

Sopprimere il comma 21.” (Zazzera Pierfelice e altri)

Abilitazione insegnamento lingua inglese (Siragusa Alessandra e altri)

“21-bis. Al fine di consentire il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese ai docenti precari, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca autorizza le Università, per l’anno 2011, ad organizzare specifici corsi di formazione abilitanti per la lingua inglese destinati a coloro che risultano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, con le medesime procedure riservate di cui al decreto ministeriale n. 85 del 2005 ed al decreto ministeriale n. 21 del 2005.”

Proroga mobilità professionale Ata (Ghizzoni Manuela e altri)

“21-bis. Il periodo di validità delle graduatorie per i passaggi di profilo del personale ATA della scuola statale, costituite ai sensi del decreto dirigenziale, del 28 gennaio 2010, n.979, è prorogato all’anno scolastico 2011/2012. Le disponibilità per le procedure di mobilità e del personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione previste dall’articolo 2 del suddetto decreto dirigenziale n. 979 del 28 gennaio 2010 sono rideterminate sulla base delle immissioni in ruolo di personale ATA autorizzate per l’anno scolastico 2011/2012.”

Proroga graduatorie Dirigenti Scolastici (Gioisis Paola e altri)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. In deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti scolastici, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2011. La proroga di cui al primo periodo si intende riferita anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui al medesimo periodo, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-sexies del citato decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011. La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 31 marzo 2011.”

Abilitazione conseguita con riserva nel biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A 31 e A 32) e di strumento musicale ( A 77). (Fallica e altri)

“21-bis. Resta valida l’abilitazione all’insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione indetti dal Ministero dell’università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007 prot. n.137 del 2007 e successive modificazioni, che abbiamo superato l’esame di Stato e abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, prima dell’inizio del corso per il conseguimento del titolo abilitante.”

Attività di formazione Dirigenti Scolastici: esonero tasse universitarie (Gioisis Paola e altri)

“21-bis. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall’anno accademico 2011/2012 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell’ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un’istituzione dell’alta formazione artistica e musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell’esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri complementari ai fini dell’immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio. ”

“Dote alunno” nelle scuole paritarie (Gioisis Paola e altri)

“1. A decorrere dall’anno scolastico 2012 alle scuole paritarie è assegnato un contributo statale, denominato «dote alunno», erogato in ragione del costo unitario per alunno iscritto, determinato statisticamente attraverso una media nazionale per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto delle risorse ad esse destinate nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado di scuola nell’anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell’anno precedente, aumentato del tasso programmato di inflazione.”

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