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Il servizio militare di leva e quelli assimilati da valutare anche non in costanza di nomina, ma solo se dichiarati nel mod. 1.

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Malgrado avessimo sollecitato il ministero e i sindacati, purtroppo ancora una volta il DM 44/2011 ribadisce che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono sì valutati, ma solo se prestati in costanza di nomina, si tratta di una disposizione a nostro parere ottusa, irrazionale e in contrasto con la legge, da noi segnalata per primi, una disposizione che sarà foriera di nuovi ricorsi anche ala luce dell’ormai chiaro orientamento della giurisprudenza: sentenze TAR Lazio n. 325 del 28.1.2010 e n. 7259 del 16.4.2010, Consiglio di Stato ordinanze nn. 4028, 4031, 4032 del 3.7.2009, n. 4028 dell’1.8.2009 e n. 2054 del 10.9.2009, giudice del lavoro tribunale di Catania sez. lavoro ord n. 78/2010.
Su questo punto malgrado il nostro intervento prima dell’emanazione per far riconoscere il servizio militare di leva e i sevizi sostitutivi assimilati per legge prestati anche non in costanza di nomina, il DM ora si presta ad un numero elevatissimo di ricorsi, pertanto l’invito agli aspiranti di chiedere la valutazione del servizio in sede di compilazione del modello 1 che abbiamo lanciato 20 giorni fa, alla pubblicazione del DM 44 del 12.5.2011.
Libero tassella ( Responsabile Nazionale Professione Insegnante).

 Libero Tassella
 redazione@aetnanet.org

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