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Immissioni in ruolo retrodatate: necessario un chiarimento dal Governo

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Sab, 28/05/2011 – 17:32

red – Il primo resoconto della discussione nelle Commissioni Bilancio e Finanze sul Decreto legge sviluppo, in particolare sul piano triennale di immissioni in ruolo e la previsione di una quota parte di assunzioni con retrodatazione giuridica al 2010/11. Richiesto un chiarimento al Governo.

Con riferimento al comma 17, relativo al piano triennale di assunzioni di personale nella scuola, in merito ai profili di quantificazione, osserva che l’assenza di effetti onerosi, affermata dalla relazione tecnica, deriva presumibilmente dalla necessità – che sussiste indipendentemente dall’intervento normativo in esame – di ricorrere annualmente all’utilizzo di quote di personale per esigenze sopravvenute e non programmabili (le assenze, per esempio) in presenza di livelli non comprimibili di servizio da garantire continuativamente sulla base dei parametri stabiliti dalla normativa vigente. Ciò premesso, appare comunque utile disporre di indicazioni in ordine all’entità del contingente di personale che si prevede di includere nel piano triennale di assunzioni, anche con riferimento alla ripartizione annuale, alle qualifiche di personale ed ai diversi gradi di istruzione.

In ordine alla disposizione che prevede la possibilità di una retrodatazione giuridica dall’anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA, osserva che tale previsione – consentendo l’immissione in ruolo con un’anzianità maggiore – potrebbe determinare un incremento della spesa in relazione sia alla più elevata retribuzione da riconoscere al personale sia agli effetti sul trattamento previdenziale.

Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo, anche al fine di chiarire i possibili effetti emulativi della disposizione in relazione a categorie di personale assimilabili. Per le medesime finalità, potrebbe inoltre risultare utile che siano esplicitate le ragioni poste alla base della retrodatazione prevista dal testo. Non ritiene, invece, di formulare osservazioni sulle restanti disposizioni dell’articolo 9.

Il resoconto

Il decreto sullo sviluppo

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