Inviata una lettera di Pacifico al Presidente Napolitano dove si richiede un intervento perché si rappresenti agli On. Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato la necessità di una attenta valutazione sulla legittimità del Decreto Legge per lo Sviluppo economico recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri per il rischio di violazione degli articoli artt. 3, 10 e 11, 24, 111, 117 della Costituzione da parte dei commi 19 e 20 dell’articolo 9 (Scuola e merito).
premesso che il Decreto Legge per lo Sviluppo economico di cui in oggetto prevede, al comma 19 art. 9 che “Il comma 14-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 si interpreta nel senso che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA), in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, né consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo, da attuarsi, sulla base delle graduatorie previste dalle disposizioni vigenti, esclusivamente su posti vacanti e disponibili, previa procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni”, e al comma 20 art. 9 che “All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto”;
sebbene Ella, già in precedenti occasioni (ad esempio, in riferimento al D.d.L. 1441-quater-F nel 2010) sia autorevolmente intervenuto per sottolineare l’opportunità “di una riflessione anche su disposizioni in qualche modo connesse […] che riguardano gli stessi giudizi in corso e che oltretutto rischiano, così come sono formulate, di prestarsi a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi […]”;
considerato che la norma segnalata rischierebbe di intervenire su numerosissimi processi in corso in ordine alla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati per il personale docente ed Ata, in contravvenzione a quanto disposto dall’Unione Europea con la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato;
considerato che, sul principio introdotto dalla norma di cui ai commi 19 e 20 art. 9 si è già espressa la Corte di Giustizia Europea (sentenza della Grande Sezione del 4.7.2006, causa C-212/04 Adelener);
Le chiedo, nell’esercizio delle sue funzioni di controllo e di garante, di valutare la possibilità di rappresentare agli On. Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato la necessità di una attenta valutazione sulla legittimità del Decreto Legge per lo Sviluppo economico recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, per il rischio di violazione degli artt. 3, 10 e 11, 24, 111, 117 della Costituzione da parte dei commi 19 e 20 dell’articolo 9.
Si allega estratto della sentenza della Grande Sezione del 4.7.2006, causa C-212/04 Adeneler.
L’occasione è gradita per rinnovarLe cordiali saluti.
Roma, 10 maggio 2011
Il Presidente Nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico
Estratto della sentenza della Grande Sezione del 4.7.2006, causa C-212/04 Adeneler
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La causa principale e le questioni pregiudiziali