Una nota di riepilogo, dopo alcune interpretazioni restrittive delle Università. Inaccettabile forzatura sulla lingua straniera
Il Miur con la nota 1065 del 29 aprile 2011 ha fornito numerosi chiarimenti sui titoli necessari per l’accesso al TFA e ai corsi abbreviati di Scienze della formazione primaria.
Abilitazione con la sola frequenza del TFA
Si chiarisce che la possibilità di acquisizione dell’abilitazione con la sola frequenza del TFA è relativa a coloro che:
- siano in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal DM 39/98 e abbiano superato gli esami prescritti
- di una laurea specialistica o della corrispondente laurea magistrale (con i relativi crediti) prevista dal DM 22/05
- siano iscritti per l’a.a. 2010/2011 ad uno dei suddetti percorsi (diploma di laurea, Laurea specialistica/magistrale)
- siano iscritti o si iscrivano nell’a.a. 2010/2011 a corsi singoli volti all’acquisizione dei crediti o agli esami necessari a completare i requisiti richiesti dal DM 39/98 o dal DM 22/05
Analoghi requisiti sono previsti dal DM 249/10 per i titoli dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM)
Abilitazione per l’insegnamento delle lingue straniere nella scuola secondaria di I grado
Per l’accesso al TFA della classe di abilitazione 45/A (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado) è richiesto il possesso dei requisiti sia per la lingua inglese che per una seconda lingua comunitaria.
Si tratta di una inaccettabile forzatura del regolamento che impedirebbe di acquisire l’abilitazione a tutti i docenti che non siano in possesso dei requisiti richiesti sia per l’inglese che per una seconda lingua comunitaria.
Abbiamo immediatamente scritto al Ministero, ed attiveremo tutte le altre iniziative necessarie, per chiedere una rettifica di tale indicazione e per garantire la possibilità di abilitarsi, con le regole precedenti, a tutti i docenti di lingua straniera.
Corso abbreviato di scienze della formazione primaria
L’accesso al corso abbreviato di Scienze della formazione primaria previsto dall’art. 15 comma 16 del DM 249/10, è riservato ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento (in III fascia) nella scuola materna e nella scuola elementare in base al DM 10 marzo 1997: diploma di istituto o di scuola magistrale (o diplomi sperimentali equipollenti) purché conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. Sono validi anche i corsi di scuola o istituto magistrale che hanno attivato, all’interno dei corsi medesimi, le sperimentazioni previste dall’ordinamento (socio-psico-pedagogico ecc.) purché il titolo di studio rilasciato sia corrispondente ai vecchi diplomi.
Requisiti necessari per l’acceso all’insegnamento
I requisiti per l’accesso ai vari insegnamenti sono reperibili al seguente link.
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Roma, 13 maggio 2011
Prot. 188/2011 GF/cc-ab
Al Consigliere del Ministro
Dott. Giuseppe Cosentino
Al Direttore Generale per il personale scolastico
Dott. Luciano Chiappetta
Al Dirigente ufficio II – Ordinamenti e regolamenti didattici
Dr.ssa Maria Zilli
Oggetto: requisiti di accesso al TFA. Nota MIUR n.1065 del 29 aprile 2011
La scrivente organizzazione sindacale segnala che nella nota MIUR n. 1065 nel punto relativo ai requisiti di accesso all’abilitazione, attraverso il TFA, alla classe 45/A, si afferma che “come è noto, la classe di abilitazione, in virtù del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, è stata modificata in “Lingua inglese e seconda lingua comunitaria”. I requisiti per l’accesso al TFA risultano dunque dalla somma dei requisiti previsti per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria prescelta in base ai rispettivi decreti. Fanno ovviamente eccezione gli esami previsti di Linguistica generale (DM 39/1998) che restano limitati a un corso annuale o due semestrali e i 12 crediti nei settori L-LIN 01 / L-LIN 02 (DM 22/2005). A quest’ultimo proposito è opportuno chiarire che l’aspirante assolve al requisito acquisendo: 12 crediti nel settore L-LIN 01 oppure 12 crediti nel settore L-LIN 02 oppure distribuendo i crediti tra i due settori.”
Il testo della nota contrasta con quanto previsto dall’art. 15 del Decreto 10 settembre 2010 n. 249 all’art.15 che stabilisce che conseguono l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10:
a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l’allegato 2 al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 febbraio 2005, n. 22;
b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l’anno accademico 2010-2011, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a).
Si chiede pertanto di rettificare nella nota in oggetto i requisiti in relazione a quanto stabilito dal Decreto n. 249 del 10 settembre 2010.
Distinti saluti.
p/Segreteria Nazionale FLC CGIL
Gianna Fracassi