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Servizio militare: quando fa punteggio?

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Secondo la bozza del DM sulle GAE si può conteggiare solo se svolto in costanza di nomina. Professione Insegnante contesta la disposizione e scrive al direttore generale, ai sindacati e ai parlamentari.

La bozza del decreto ministeriale per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente presentata alle organizzazioni sindacali il 28 aprile scorso potrebbe contenere un serio elemento di criticità, rilevato dalla Associazione Professione Insegnante che ora, dopo un’accurata indagine, ha deciso di scrivere al direttore generale Luciano Chiappetta, ai sindacati e ai parlamentari delle Commissioni di Camera e Senato.
Di che si tratta ?
Il 6° comma dell’art. recita: “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”.
Ma, secondo il responsabile nazionale di Professione Insegnante Libero Tassella, tale norma sarebbe in palese contrasto con decine e decine di sentenze e ordinanze di Tribunali del Lavoro ma anche della Corte di Cassazione, di diversi Tar e persino del Consiglio di Stato.
Tassella cita norme e sentenze, a partire dal DPR 237 del 1964 che conteneva norme sulla leva obbligatoria fino al decreto legge n. 97/04 che prevede espressamente che per il servizio militare il punteggio viene riconosciuto purchè sia stato prestato dopo il conseguimento del titolo di studio.
In realtà gli ultimi decreti ministeriali in materia (tra gli altri il DM del marzo 2007 e il n. 49 del 2009) prevedono proprio che il servizio militare venga valutato solo se svolto in costanza di nomina, ma Tassella sostiene che tali disposizioni sono viziate per “manifesta illogicità” oltre che per disparità di trattamento.
E qui Tassella cita un bel numero di sentenze di Tribunali Amministrativi che negli ultimi anni hanno accolto questa tesi.
In conclusione Professione Insegnante chiede al Ministero di sostituire la norma contestata con una comma semplice ed inequivocabile: “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati anche se non prestati in costanza di nomina”.

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