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Graduatorie ad esaurimento: Consiglio di Stato emette sentenza definitiva pro pettine contro le code

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Gio, 28/04/2011 – 08:13

ANIEF – Alla vigilia dell’emanazione del decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento si chiude con la definitiva sentenza di merito dei giudici amministrativi la vertenza promossa dall’Anief. Respinto l’appello del Miur. Si prende atto delle decisioni della Consulta.

Con sentenza n. 2486 del 27 aprile 2011, i giudici del Consiglio di Stato confermano la sentenza di primo grado dei giudici del Tar Lazio e danno ragione ai ricorrenti dell’Anief. Il pronunciamento è definitivo e arriva dopo le decine di ordinanze cautelari e commissariali che l’Anief aveva ottenuto anche nel 2009 avverso il D. M. 42/09 di aggiornamento per il biennio 2009-2011 che aveva vietato il trasferimento da una provincia all’altra e aveva previsto in sua sostituzione le tre graduatorie aggiuntive con il collocamento in coda, ma anche dopo il regolamento preventivo di giurisdizione sollevato inutilmente contro l’Anief da un sindacato su alcuni ricorsi avverso le Gae.

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento non vi può essere stata alcuna cristallizzazione delle posizioni dei candidati perché in caso contrario si violerebbero diversi articoli della Costituzione nel preferire l’anzianità di iscrizione in graduatoria al merito di ciascun candidato: questa la tesi dei giudici.

L’Anief ricorda come il Ministro Gelmini aveva emanato il provvedimento (D. M. 42/2009), convinta di avere ragione nella sentenza di merito, al punto da citare nelle premesse di quel decreto proprio l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/09, con cui era stata respinta la sua istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10809/08.

Chi dovrebbe pagare questa incredibile cattiva amministrazione delle graduatorie del personale della Scuola ? Certamente non i precari che hanno ricorso, né i giudici che hanno reso giustizia.

Finalmente, saranno sciolti i dubbi anche di alcuni sindacalisti che recentemente avevano criticato gli ultimi orientamenti dell’Amministrazione, in favore dello spostamento dei precari da una provincia all’altra secondo il proprio punteggio per il prossimo aggiornamento 2011-2013, proprio perché annotavano l’assenza di una sentenza di merito.

Con la pronuncia dei giudici del Consiglio di Stato si può mettere la parola fine al contenzioso vincente promosso dall’Anief. Ora il Miur – commenta M. Pacifico, pres. Anief -, dopo aver inserito a pettine i ricorrenti, si adegui e attribuisca i contratti a tempo determinato e indeterminato agli aventi diritto, senza far perdere ulteriori soldi dalle tasche dei cittadini per gli errori commessi. Consigliamo, infine, a tutti i politici durante la loro naturale attività normativa un maggior rispetto per le sentenze della Consulta che sono a baluardo della nostra unità nazionale e del nostro viver civile, anche a costo di perdere qualche interesse imbarazzante o di sconfessare qualche convinzione ideologica. La decisione dei giudici consente il sereno aggiornamento delle graduatorie per il prossimo biennio e la possibilità per migliaia di precari di poter scegliere dopo quattro anni di sospensione dello stato di diritto in quale provincia voler aspirare a una supplenza o a un’immissione in ruolo. Speriamo che anche qualche consigliere o dirigente del Miur stia stavolta più prudente nel consigliare la prossima scrittura del decreto di aggiornamento delle graduatorie, per non alimentare un nuovo contenzioso dagli esiti prevedibili.

Estratto della sentenza

Il FATTO

Con il ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, n. 4529/07, l’Anief, Associazione nazionale insegnanti ed educatori in formazione ed i docenti indicati in epigrafe impugnavano:
– il decreto del direttore generale per il personale della scuola del Ministero della pubblica istruzione in data 16 marzo 2007, nella parte in cui – ai sensi dell’art. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – a partire dall’anno scolastico 2009 – 2010 ha consentito ai docenti aspiranti all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento ivi disciplinate solo l’aggiornamento della propria posizione ed il trasferimento ad altra provincia in posizione subordinata a tutte le fasce;
– la nota dello stesso direttore n. 5485 in data 19 marzo 2007, nella parte in cui, al punto 1), dispone che con la riapertura dei termini sarà consentito, per l’ultima volta, iscriversi nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento e nel successivo biennio scolastico 2009 – 2011 si potrà solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra provincia, ma in coda a tutte le fasce.
Essi lamentavano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 della legge 124/1999, degli artt. 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione ed eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità manifesta e della disparità di trattamento e violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 605 e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione III bis, accoglieva il ricorso, per l’effetto annullando i provvedimenti impugnati.
Avverso la predetta sentenza, propone appello il Ministero della pubblica istruzione, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo in sua riforma, previa sospensione, il rigetto del ricorso di primo grado.
Con ordinanza n. 1525 in data 24 marzo 2009 è stata respinta l’istanza cautelare.
Si sono costituiti in giudizio l’Anief , Associazione nazionale insegnanti ed educatori in formazione, e i signori indicati in epigrade, chiedendo il rigetto dell’appello.
La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza dell’8 marzo 2011.

DIRITTO
1. Costituisce oggetto del presente giudizio il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007, concernente l’aggiornamento ed il nuovo inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare dell’art. 1, commi 605 e seguenti, nella parte in cui consentono ai docenti inclusi nelle soppresse graduatorie permanenti di chiedere, in sede di prima attuazione, il trasferimento ad altra provincia, nella quale peraltro verranno collocati in coda rispetto a tutti i docenti già inclusi negli elenchi di cui si tratta.
2. Il TAR per il Lazio ha accolto l’impugnazione proposta dagli odierni appellati, sostenendo che la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti ad esaurimento, non implica “ex se”, in assenza di una esplicita scelta di campo del legislatore tesa a confermare la loro valenza giuridica, la loro cristallizzazione nel senso inteso dall’Amministrazione scolastica.
Il Ministero della pubblica istruzione, con l’atto di appello, contesta tale conclusione, sostenendo che i commi richiamati, modificando la natura giuridica delle graduatorie, da permanenti ad esaurimento, avrebbero cristallizzato le posizioni di coloro che vi erano stati inseriti secondo la precedente regolamentazione.
La situazione sarebbe stata definitivamente chiarita dall’art. 1, comma quarto ter , del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, il quale con norma di interpretazione autentica avrebbe definitivamente chiarito che i docenti i quali chiedono il trasferimento ad altra provincia sono collocati in coda alla nuova graduatoria, qualunque sia il punteggio loro spettante.
Le appellate insistono nelle proprie tesi, condivise dai primi giudici.
3. La controversia deve essere decisa alla luce dei principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 della Costituzione dell’art. 1, comma quarto ter , del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, nella parte in cui prevedeva che, in sede di aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che avessero chiesto il trasferimento in una provincia diversa da quella in cui risultano iscritti, erano collocati in coda alla relativa graduatoria, senza il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti in quella di provenienza.
La Corte ha negato la qualificazione del contenuto della norma come interpretazione autentica, rilevando che al contrario questa ha innovato il sistema normativo previgente che, come affermato dagli odierni appellati, non conteneva la limitazione che ha provocato il contenzioso in esame.
La Corte ha infatti affermato che effetto della previsione è “quello della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza.”
Ha osservato ulteriormente la Corte che “la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito.”
“La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che – limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica.”
Alla luce della sentenza della Corte, non resta al Collegio che prendere atto del contrasto con la medesimo della tesi del Ministero appellante, di cui deve essere quindi rilevata l’infondatezza.
4. L’appello deve, di conseguenza, essere respinto.
In considerazione della complessità della controversia, la cui soluzione ha comportato la sopravvenuta affermazione di principi da parte della Corte costituzionale, le spese del secondo grado devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 1837/09, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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