Mar, 26/04/2011 – 16:34
Lalla orizzontescuola – 13 articoli per il decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Annullate le graduatorie di coda costituite nel 2009. Tutti devono presentare domanda, sia chi deve indicare solo la permanenza, sia chi deve trasferirsi in altra provincia, chi deve sciogliere la riserva o chi deve confermarla in attesa del titolo. Validità delle graduatorie: biennio 2011/13, in attesa di successivi procedimenti.
Scioglimento riserve entro il 30 giugno 2011.
Le opzioni:
“a.la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria
b.la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa
c. il trasferimento da una ad un un’ altra provincia nella quale verrà collocato nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.
La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.”
Validità delle graduatorie
“1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 e sono utilizzate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato per i posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.
2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per la scelta della provincia e delle sedi per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto per il biennio scolastico 2011/2013.”
L’aggiornamento dei punteggi
” Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente all’11 maggio 2009.- termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del Decreto Direttoriale n.42 dell’8 aprile 2009- ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data dell’11 maggio 2009. I servizi svolti successivamente a quest’ultima data debbono essere dichiarati solo se l’aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il punteggio massimo consentito. Sono valutabili esclusivamente servizi di insegnamento curricolare, corrispondenti a posti o classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento”
Norme per il Salvaprecari
“1.Il personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari compilati in base ai DDMM 82 e 100 del 2009 e 68 e 80 del 2010 ha diritto al riconoscimento della valutazione dell’intero anno di servizio (mod. n.1 pag. 4). Si applicano, al riguardo, i criteri indicati nelle note della Direzione generale del Personale della scuola n. 14655 del 30 settembre 2009, n. 19212 del 17 dicembre 2009 e n. 8491 del 20 settembre 2010 che si accludono come allegato n….. al presente Decreto.”
Valutazione dei titoli
Confermate le tabelle di valutazione dei titoli
I e II fascia delle graduatorie ad esaurimento tabella del D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 143/ 2004
III fascia tabella di valutazione, di cui al D.M. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007
N.B. Non è possibile spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella A di valutazione relativa alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad altra.
Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.