Partendo da un quesito posto dall’Agidae relativo a chi spettasse l’erogazione dell’indennità economica e al versamento contributivo nei periodi di congedo biennale per assistenza (art. 42, c.5, dlgs 151/01), il Ministero del Lavoro con interpello 17/2011 ha chiarito che trattandosi di prestazioni di carattere assistenziale non sono legate a requisiti di carattere contributivo e quindi le relative indennità sono a carico dell’INPS anche per i lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici.
Pertanto i lavoratori delle ex scuole elementari parificate che hanno scelto l’opzione di versare i contributi all’Inpdap hanno diritto a veder riconosciuta l’indennità di cui alla citata legge dall’Inps.
Sempre nello stesso interpello il Ministero del Lavoro precisa la relativa contribuzione figurativa viene riconosciuta sia ai lavoratori iscritti all’Inps, sia ai lavoratori del settore privato che sono assicurati all’Inpdap ai solo fini dei contributi pensionistici. (da Flc_cgil)
da aetnanet.org