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Graduatorie interne di istituto – chiarimenti

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Sab, 09/04/2011 – 05:50 Alessandra Ciaurro* – Entro 15 giorni dalla scadenza della presentazione delle istanze di mobilità i Dirigenti scolastici devono pubblicare le graduatorie interne d’istituto per l’eventuale individuazione dei perdenti posto. Eventuali reclami devono essere presentati entro dieci giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Si ritiene utile precisare alcuni punti dal momento che pervengono numerosi quesiti dal personale interessato e dalle segreterie scolastiche: il personale beneficiario delle precedenze art. 7 previste ai punti I III e V del CCNI (tra cui L. 104/92), anche se entrato a far parte dell’organico della scuola con decorrenza dal 1 settembre 2010 per mobilità a domanda, d’ufficio, a domanda condizionata, deve essere escluso dalla graduatoria interna. Qualora la contrazione di organico risultasse tale da rendere necessario il coinvolgimento del personale beneficiario delle precedenze di cui all’art. 7 si precisa che il personale beneficiario della precedenza L. 104/92 personale -art. 21 e art. 33 comma 6- precede il personale beneficiario dell’art. 33 commi 5 e 7 (assistenza). Il personale trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del settennio la scuola di precedente titolarità, anche se ha ottenuto nel corso del settennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda, non interrompe la continuità del servizio e non perde il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo (bonus una tantum 10 punti). L’assegnazione di una eventuale cattedra orario con completamento esterno dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto. Tale assegnazione avrà carattere annuale. * UIL Scuola Napoli Leggi anche Oggi graduatorie perdenti posto. 

da orizzontescuola

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