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Risarcita con oltre 13.000 euro collaboratrice scolastica precaria

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SAB – Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 150/2011, accoglie il ricorso di una collaboratrice scolastica precaria F.G., iscritta SAB, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Paolo Accoti di Trebisacce e, per gli effetti, risarcisce la stessa con 13.029,26 euro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria più 1.500,00 euro di spese di lite oltre IVA e CPA.

Nel merito F.G. presentava domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti di 2^ fascia del personale ATA come collaboratrice scolastica (ex bidella) della provincia di Cosenza di cui al D.M. n. 75/2001 chiedendo di usufruire della precedenza prevista dall’art. 4.2 per avere prestato almeno 30 gg di servizio nell’a.s. 2000/01; F.G. era andata oltre il minimo richiesto prestando 245 gg. di servizio.

L’ATP di Cosenza nel valutare la domanda, stranamente, non riconosceva la predetta precedenza spendibile nelle nomine per supplenze brevi e saltuarie di competenza dei dirigenti scolastici, per cui F.G. si vedeva scavalcata da chi non poteva far vantare analoga precedenza.

Avverso il mancato riconoscimento del diritto di precedenza, era già intervenuto più volte il sindacato SAB con il segretario generale prof. Francesco Sola presso l’ex dirigente dell’ATP di Cosenza e verso gli impiegati addetti a tale valutazione che, per fortuna, ora sono stati rimossi da tale servizio, per far capire i reiterati errori commessi e i consequenziali danni economici derivanti alla collettività delle determinazioni assunte negando l’esistenza dei fatti e gli atti posti a base della richiesta non solo di F.G. ma da molti altri collaboratori scolastici in posizioni similari.

Per contro, l’ATP di Cosenza non ha mai voluto riconoscere il diritto reclamato, accertato ora dai giudici con il risarcimento del danno economico causato dall’omissione che aveva fatto perdere numerose occasioni di lavoro, per non aver beneficiato della precedenza nelle graduatorie d’istituto.

In fase processuale l’ATP oltre ad insistere sul rigetto del ricorso, contestava la competenza territoriale del Tribunale ordinario invocando quello Amministrativo; il Giudice invece ha riconosciuto la propria competenza in quanto gli atti di causa non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione.

E ancora, in materia di pubblico impiego, nel sistema di reclutamento basato su graduatorie (nella specie per il conferimento di supplenze su posti di collaboratore scolastico) formate secondo criteri fissi e prestabiliti da una p.a., dotata di potere di accertamento e valutazione tecnica, il soggetto che chiede l’inserzione nelle medesime, fa valere il suo diritto al lavoro e il riconoscimento delle relative controversie, è di competenza del Giudice ordinario.

Sussiste quindi la giurisdizione del Giudice ordinario anche qualora, a fronte delle contestazioni relative alla gestione delle graduatorie, si faccia valere il diritto al risarcimento del danno subito sul presupposto della illegittimità delle operazioni poste in essere da parte dell’Amministrazione scolastica, per cui il ricorso va accolto e F.G. risarcita con la somma riportata sopra.

F.to
Prof. Francesco Sola
Segretario Generale

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