Il Miur, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, ha pubblicato l’annuale circolare (n. 27 del 5 aprile 2011) per gli esami di idoneità nelle scuole del primo ciclo d’istruzione.
Le disposizioni, che da quest’anno hanno valore permanente, sono rivolte in particolare agli alunni privatisti che frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono dell’istruzione parentale.
Per la scuola primaria la circolare prevede che “l’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età”. C’è da notare che l’esame di idoneità alla seconda classe è normalmente conseguenza delle cosiddette “primine”, quelle classi costituite presso scuole private, soprattutto in alcuni territori meridionali, per preparare i bambini di cinque anni al passaggio diretto alla seconda classe di scuola primaria, bypassando la prima.
Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, la circolare prevede che “L’accesso agli esami di idoneità per le classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell’attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado”.
Gli esami di idoneità possono essere sostenuti presso scuole statali o paritarie, ma, per queste ultime, la circolare dispone alcune limitazioni, in quanto non possono svolgere esami di idoneità e di Stato nei seguenti casi:
– per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi;
– per candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi.
tuttoscuola.com | mercoledì 6 aprile 2011 |