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Non è generica, ma vincolante quella norma sul numero massimo di alunni

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 Le parole “di norma” – contenute in quel DPR del 2009 che fissò a venti il numero massimo di alunni per le classi frequentate da studenti con disabilità – non vanno intese come un’indicazione generica, ma hanno un effettivo valore vincolante, cui tutte le scuole dovrebbero attenersi. E a tal proposito va letta con estrema attenzione anche una recente Sentenza del Consiglio di Stato, che riguarda sostanzialmente la sicurezza nelle scuole e non può quindi applicarsi ai profili didattici di cui si occupa quel DPR. La presenza di alunni con disabilità richiede infatti una maggiore attenzione didattica da parte degli insegnanti curricolari, che verrebbe fortemente limitata in classi troppo affollateL’articolo 5, comma 2 del DPR 81/09 stabilisce che le prime classi delle scuole di ogni ordine e grado frequentate da alunni con disabilità non possano superare, «di norma» il numero di 20 alunni. E tuttavia, le parole “di norma” vengono spesso intese da molte scuole come un’indicazione puramente generica, senza alcun valore normativo vincolante. Al contrario quelle stesse parole hanno effettivamente un valore vincolante perché l’eccezione che può ammettersi è già prevista dall’articolo 4 di quello stesso DPR, che consente appunto, in caso di eccesso di iscrizioni, di aumentare «del 10 per cento» il tetto di 20 alunni, portandolo quindi a 22.

A rafforzare ora l’erronea convinzione sopra indicata interviene una Sentenza del Consiglio di Stato (n. 7648 del 28 ottobre 2010) che, applicando le norme antincendio nelle scuole (Decreto del Ministero dell’Interno del 26 agosto 1992), così stabilisce: «L’art. 5 dell’allegato 1 al d.m. 216 agosto 1992 non individua, infatti, il numero massimo di alunni per classe (aspetto che non rientra neanche nelle competenze del Ministero dell’Interno), ma si limita ad individuare il parametro 26 persone/aula per determinare il “massimo affollamento” ipotizzabile sui piani e complessivamente nell’edificio scolastico al fine della conformazione, in caso di emergenza, delle vie d’esodo per la messa in sicurezza del personale. Ne discende che, i dirigenti scolastici, nel collocare le classi all’interno dell’edificio, dovranno tener conto dell’affollamento compessivo che si determina in ogni piano, con riferimento al massimo affollamento ipotizzabile (26 persone per aula), con la conseguenza che, qualora le persone presenti siano superiori alle 26 unità, il Dirigente scolastico avrà cura di collocare sullo stesso piano classi meno numerose in modo da asssicurare la media di 26 persone per classe».

A tal proposito è dunque importante rilevare che la normativa citata nella Sentenza del Consiglio di Stato riguarda sostanzialmente la sicurezza nelle scuole, mentre l’articolo 5, comma 2 del DPR 81/09 riguarda invece i profili didattici, in quanto per la sicurezza – nel medesimo DPR – sono previste norme sul numero di alunni nelle classi dei singoli ordini di scuole, non frequentate da alunni con disabilità.
Pertanto, un dirigente scolastico non potrà avere una classe sovraffollata frequentata da alunni con disabilità, anche se nello stesso piano ve ne fosse un’altra con minor numero di alunni, secondo il criterio indicato dalla Sentenza del Consiglio di Stato. Al contrario sarà proprio il rispetto del numero massimo di alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità a determinare un eventuale aumento del numero di alunni nelle altre classi. Ciò perché la presenza di alunni con disabilità richiede una maggiore attenzione didattica da parte degli insegnanti curricolari, che verrebbe fortemente limitata in classi troppo affollate.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.

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