Sab, 02/04/2011 – 06:14
I ricorsi son stati ben studiati e valutati insieme ai nostri avvocati.
Sono sempre più frequenti le richieste di precisazioni circa il valore abilitante del Diploma Magistrale, un titolo di studio che per molti anni ha rappresentato lo strumento giuridico attraverso il quale si accedeva all’insegnamento della scuola elementare e della scuola materna.
Il titolo rilasciato riporta nella propria intestazione la dicitura “Diploma di abilitazione all’insegnamento”, quindi nessun dubbio sulla “certezza abilitante”.
Infatti coloro che risultavano in possesso di tale titolo erano ritenuti abilitati a svolgere la
funzione docente per la scuola materna ed elementare, improvvisamente non lo sono più?
Con il tempo, si è confusa la procedura concorsuale con il concetto stesso di abilitazione, ritenendosi “abilitati” soltanto coloro che avevano superato il concorso magistrale.
Ma così non è, infatti chi superava il concorso ordinario, per esami e titoli, conseguiva l’idoneità per la scuola elementare (attuale primaria) e non l’abilitazione, dato che suddetto diploma era già abilitante.
Da questo ne è nato un vero e proprio pasticcio normativo.
Negli anni novanta venne approvato un Testo fondamentale: infatti nella sezione dedicata agli esami conclusivi dei vari cicli di studio si può attentamente leggere:
“Art. 194 – Esami finali nella scuola magistrale (modificato dal D.L. 28 giugno 1995, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1995, n. 352)
1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne.
In pratica l’abilitazione all’insegnamento si conseguiva con il Diploma Magistrale. Si trova conferma anche nell’art. 334 del Testo Unico, dove nella descrizione del titolo di studio prescritto per l’insegnamento nella scuola materna, si evince che:
“Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all’insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali.”
Ed è con questo titolo abilitante che si può accedere ai concorsi per l’insegnamento nella scuola statale (pubblica noi preferiamo chiamarla). Nella sezione del “reclutamento” dei docenti per la scuola statale, si parla dei concorsi per titoli ed esami. Il Testo Unico stabilisce, espressamente all’art. 399, che “l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria…….. ha luogo mediante concorsi….”
Con il Decreto Interministeriale del 10 marzo 1997, vengono definitivamente cassati i corsi di studio triennali e quadriennali delle scuole magistrali e degli istituti magistrali (art.1) e che, per l’insegnamento nella scuola materna ed elementare, sarebbe stato necessario il possesso del titolo di laurea.
Il Decreto aggiunge, all’art. 2, che:
“i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale…comunque conseguiti entro il 2001-2002 conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare…”.
La Circolare MIUR del 18 marzo 2003, ha ribadito espressamente e correttamente il valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002:
“Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e degli Istituti magistrali per l’insegnamento nelle scuole magistrali e nella scuola elementare”.
Il coordinamento nazionale