E’ stata segnalata alla CISL Scuola l’attivazione di ricorsi al TAR Lazio contro il regolamento sulla “formazione iniziale dei docenti”, aventi per oggetto le modalità di svolgimento del TFA (tirocinio formativo attivo), di cui si contestano sia la previsione di un numero programmato, sia l’obbligo di accedervi attraverso prove selettive. E’ prevista, inoltre, un’ulteriore motivazione, che riguarda specificamente i docenti provvisti del diploma magistrale, titolo di cui il nuovo regolamento, ad avviso dei promotori del ricorso, avrebbe abrogato il valore legale.
Quest’ultima affermazione è assolutamente priva di fondamento giuridico, perché in nessuna parte del regolamento si fa cenno alla validità dei titoli di studio conseguiti in esito ai percorsi dell’“ex istituto magistrale”.
Il valore legale del diploma è permanente
Si ricorda che nel D.M. 10.3.1997, con cui veniva disposta la soppressione degli istituti e delle scuole magistrali, all’art. 2, comma 1, si riconosce in via permanente il valore legale dei titoli di studio conseguiti con la frequenza dei corsi iniziati entro l’a.s. 1997/98 o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001/02; detti titoli di studio, si aggiunge, consentono di partecipare ai concorsi ordinari per la scuola materna ed elementare (oggi infanzia e primaria). Il principio è stato poi ribadito anche nell’art. 15, comma 7, del dPR 23.7.1998 n. 323 (regolamento esami di stato).
Le graduatorie sono chiuse
Parimenti infondata è la rivendicazione di benefici correlati a tale riconoscimento di validità, che secondo i promotori consisterebbero nella possibilità di essere inseriti nelle “graduatorie ad esaurimento”. A parte l’assurdo di ipotizzare ingressi in graduatorie chiuse per legge, è bene precisare che il valore abilitante del diploma magistrale non ha mai costituito requisito sufficiente per accedere alle allora “graduatorie permanenti”, per le quali si richiedeva, infatti, il superamento di un concorso per titoli ed esami (o in alternativa di una sessione riservata di idoneità).
Restano “aperte” le graduatorie d’istituto e i concorsi
La validità “perenne” del valore legale esclude che si possa ipotizzare il venir meno della possibilità di accedere, anche in futuro, alle graduatorie di circolo o d’istituto di terza fascia, così come attualmente possono fare i possessori di diploma magistrale.
Che utilità avrebbe, quindi, l’ulteriore titolo conseguibile al termine dei corsi di cui al comma 16 dell’art. 15 del D.M. 249/10? Per quanto sopra descritto, è evidente che potrà consentire a chi ne sarà in possesso di accedere all’attuale seconda fascia delle graduatorie di istituto.
I possessori del solo diploma accederanno, come avviene oggi, alla terza fascia, conservando, inoltre, come previsto dal D.M. 10.3.1997, il diritto di partecipare ad eventuali concorsi ordinari.
Di doman non c’e’ certezza?
Questo è quanto discende dall’attuale quadro normativo. Soltanto nel caso in cui la nuova normativa in fieri sul reclutamento dovesse escludere tale possibilità (cosa che al momento non risulta alla CISL Scuola avvalorata nemmeno in ipotesi) si porrebbero i presupposti per impugnative che ad oggi risultano invece assolutamente non proponibili, mancando l’oggetto di impugnazione.
Queste considerazioni tengono conto anche delle non poche interlocuzioni svolte nei confronti dell’Amministrazione fin dal momento in cui – in sede di espressione di parere sulla bozza del regolamento – la CISL Scuola ha evidenziato come impropria la previsione di percorsi definiti come “abilitanti” e destinati a personale già in possesso di abilitazione. Non pochi equivoci sono peraltro sorti, in passato, nell’uso dei termini “abilitazione” e “idoneità” in ordine alla definizione dei requisiti di accesso alle graduatorie per i docenti dell’allora scuola elementare.
La CISL Scuola- da sempre convinta sostenitrice della valenza pienamente abilitante dei diplomi magistrali, con tutto ciò che da questo consegue in termini di diritto ad accedere alle procedure di reclutamento – non mancherà di attivarsi opportunamente qualora ci fosse anche il minimo sentore di orientamenti che si muovano in direzione difforme da quella che la CISL Scuola medesima ritiene corretta e giuridicamente fondata. (da CislScuola)