Il 25 febbraio scorso la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha pronunciato una Sentenza (n. 4677) che potrebbe avere effetti pesanti per gli invalidi titolari di pensione o di assegno, cioè per gli invalidi totali e parziali (circa 850mila persone) e, a ricaduta, per i ciechi e i sordi parimenti titolari di pensione.
In premessa va fatta una precisazione fondamentale da tenere bene a mente: le sentenze di Corte di Cassazione, soprattutto se non pronunciate a Sezioni Unite, rappresentano un orientamento giurisprudenziale che può essere motivatamente superato da altre sentenze. Inoltre vanno lette con grande prudenza e tenuto conto del caso di specie.
La Sentenza riguarda i limiti reddituali fissati per la concessione agli invalidi al 100% della pensione di invalidità civile (fissato nel 2011 a 15.305,79 euro).
A parere della Corte, il limite da tenere in considerazione non è solo quello personale, ma anche quello dell’eventuale coniuge, seguendo pertanto la stessa logica prevista per la pensione sociale.
Motivazioni
La Sentenza n. 4677 è di segno contrario rispetto a precedenti – fra l’altro recenti – pronunciamenti della Corte stessa (Sentenze 18825/2008, 7259/2009 e 20426/2010). In particolare quest’ultima (del 29 settembre 2010) ha espressamente stabilito che “ai fini dell’accertamento del requisito reddituale richiesto per la pensione d’inabilità va considerato il reddito dell’invalido assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche”.
La Corte di Cassazione, che ha buon gioco nella farraginosità della normativa vigente, smentisce anche le Sentenze con cui la Corte Costituzionale (80/1992 e 400/1999) ha asserito che il reddito cui riferirsi ai fini della concessione della pensione e dell’assegno (invalidi civili parziali) è quello personale. Secondo la Cassazione queste affermazioni della Consulta sarebbero solo incidentali, non riguardando l’oggetto della Sentenza.
Per la Cassazione risulta poi sostanzialmente irrilevante il richiamo ai lavori preparatori della Legge n. 33/80 (che ha fissato il principio del reddito individuale per l’assegno), atteso che gli ordini del giorno accettati “come raccomandazione” dal Governo non si sono poi tradotti in provvedimenti legislativi.
Effetti
Su queste basi, la Corte non solo afferma che bisogna far riferimento anche al reddito del coniuge, ma che, dopo l’approvazione dell’art. 1, comma 35, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, tali modalità e criteri valgono anche per la concessione dell’assegno agli invalidi parziali (il limite è attualmente a 4.470,70 euro lordi annuali).
Conseguentemente, anche se la Corte non si spinge ad esplicitarlo, la diversa modalità di calcolo che contempli anche il reddito del coniuge dovrebbe riguardare anche le pensioni per i ciechi (parziali e totali) e i sordi.
Per completezza, rammentiamo che l’importo di pensioni ed assegni è fissato per il 2011 a 260,27 euro mensili.
Pertanto, se venisse applicato il principio espresso da questa ultima Sentenza, verrebbero revocate le provvidenze (assegni e pensioni, con esclusione dell’indennità di accompagnamento) ai titolari il cui reddito personale, già inferiore ai limiti fissati, assommato a quello del coniuge comporti il superamento dei limiti stessi.
Cosa accade ora
Fino ad oggi l’INPS, cui è affidata la funzione di erogazione delle provvidenze economiche per le minorazioni civili, ha valutato il limite reddituale secondo una prassi ed una giurisprudenza consolidata, riferendosi al reddito personale dell’invalido. Incidentalmente si rileva, peraltro, una discutibile ambiguità dell’INPS nel riferirsi al reddito complessivo anziché al reddito imponibile, cioè quello effettivamente rimasto a disposizione del contribuente, ma questo è altro tema.
L’INPS, intimato nel dibattimento, ha presentato il controricorso che poi è stato accettato nella Sentenza di Cassazione. L’Istituto, che ha quindi ben chiaro che la Cassazione approva il suo orientamento, verosimilmente applicherà i contenuti riconosciuti con questa Sentenza revocando tutte le provvidenze – magari concesse per decenni – ritenute illecite.
Se questo avvenisse, vi sarebbe una conseguente nuova impennata di ricorsi davanti al Giudice da parte degli invalidi che si vedessero revocare la pensione o l’assegno, ricorso che consigliamo.
Ma è anche possibile che tale nuovo criterio venga applicato nel corso del Piano straordinario di verifica sulle invalidità civili già nel 2011 (250mila controlli), revocando così le provvidenze, per via “amministrativa e contabile” senza dover effettuare le “disagevoli” visite di controllo.
23 marzo 2011
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