fbpx

Maxirisarcimento per 15 precari della scuola – Un disastro annunciato

1355

Il precariato come “risparmio” sul costo del lavoro nella scuola rischia di trasformarsi in un boomerang dal peso insostenibile. Il Tribunale del Lavoro di Genova, infatti, ha condannato il dicastero di viale Trastevere a risarcire, con circa 500mila euro, 15 lavoratori precari della scuola che avevano fatto ricorso, attraverso l’azione legale promossa dalla Uil, per la loro mancata stabilizzazione. E il ministero dell’Istruzione già cerca i rimedi.
A ogni lavoratore, il giudice monocratico Marcello Basilico – nel dispositivo 520/2011 della sentenza, manca ancora il deposito delle motivazioni – ha riconosciuto un risarcimento del danno di circa 30 mila euro a persona, pari a 15 mensilità, oltre a diversi arretrati. In particolare, il giudice ha stabilito, per i 15 lavoratori precari, il riconoscimento degli stessi diritti economici del personale di ruolo, quindi, del percorso di carriera e delle anzianità professionali;                           
 l’illegittimità dei contratti a cui sono stati costretti i lavoratori precari (tre annualità di contratto a termine per coprire sedi vacanti) e, quindi, il riconoscimento di 15 mensilità per ogni lavoratore, quale risarcimento del danno per la mancata immissione in ruolo.

«In Liguria – ha spiegato Corrado Artale, segretario generale della Uil Scuola Liguria – hanno presentato ricorso circa 450 lavoratori solo tra le province di Genova, Imperia e Savona. Inoltre, per fare ricorso c’è tempo sino al 31 dicembre». «È una sentenza fondamentale nel panorama del precariato – ha affermato l’avvocato, Massimo Pistilli – perchè afferma l’illiceità della reiterazione di contratti a termine rinnovati per almeno tre anni finalizzati a coprire sedi vacanti. Riguarda, quindi, circa l’80% dei 140mila precari della Pa». Se un risarcimento di questo genere dovese essere pronunciato per solo 100mila precari l’esoborso per lo Stato sarebbe di circa tre miliardi. Cifra che potrebbe raddoppiare se si prendessero in considerazione anche i non docenti.
Luciano Chiappetta, direttore generale del personale Miur, dichiara che «il dicastero ricorrerà in appello per andare fino in fondo». Inoltre, nei prossimi giorni si svolgerà una riunione per valutare il caso Genova. Martedì – ma era già fissato in agenda – un vertice sindacati-ministero affronterà il nodo delle graduatorie dei precari. Ma se il numero dei soggetti potenzialmente interessati alla sentenza fosse molto elevato si potrebbe arrivare a una soluzione normativa.
La sentenza del Tribunale di Genova fa leva sull’immediata precettività della direttiva 1999/70/Ce, che fissa alcuni principi comuni a tutti gli Stati Ue in materia di lavoro a tempo determinato. L’interpretazione data dal giudice genovese ha un impatto molto forte perchè si assume la responsabilità di disapliccare la legge statale e pienamente vigente n. 124/1999.
Secondo il Tribunale di Genova, la legislazione italiana – con questa norma speciale – consente al ministero dell’Istruzione di assumere annualmente, con contratti a termine, i docenti di cui ha bisogno per coprire le scoperture annuali di organico. Ma la norma non prevede l’obbligo di applicare i limiti che devono essere rispettati, nel settore privato, dal datore di lavoro che utilizza un lavoratore a termine (cioè, l’obbligo di indicare la causale, il carattere temporaneo e non stabile delle esigenze di ricorso al contratto, la limitazione del periodo di durata massima del rapporto). La mancata previsione di queste limitazioni, secondo il Tribunale di Genova (e secondo altri tribunali che nei mesi prcedenti hanno tratto conclusioni analoghe) rende incompatibile la disciplina nazionale con la direttiva comunitaria, che alla clausola n. 5 prevede l’obbligo per ciascuno Stato membro di contenere il ricorso eccessivo ai contratti a termine.
Questo contrasto tra legge 124/1999 e direttiva comunitaria – sempre secondo la sentenza – va risolto disapplicando la normativa nazionale. A ciò si aggiunge che, secondo la pronuncia, quando il ricorso allo stesso docente è ripetuto nel tempo, si deve presumere che sussista un fabbisogno stabile e non episodico della sua prestazione. Il risultato del ragionamento è che quando la scuola rinnova più volte un contratto a termine, si trova in una situazione di suo utilizzo illegittimo . Se si fosse nel privato, la conseguenza sarebbe il diritto all’assunzione del lavoratore. Trattandosi del settore pubblico, il giudice applica la sanzione per utilizzo irregolare del lavoro flessibile: il risarcimento danni.
    (di Laura Cavestri e Giampiero Falasca http://www.ilsole24ore.com)

In questo articolo