Con la circolare n. 4 del 18 marzo 2011 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha riassunto le istruzioni operative relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia evidenziandone gli oneri e i vantaggi per il lavoratore e le modalità di accesso per la ricezione del certificato da parte del datore di lavoro.
In sintesi:
1. In casa di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all’INPS;
2. L’invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia, ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R al proprio datore di lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia;
3. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico fiscali;
4. Parimenti e’ fatto obbligo al lavoratore del settore privato di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico.
Per concludere, si precisa che nel caso in cui il medico non proceda all’invio on line del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l’attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta l’attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all’INPS, secondo le modalità tradizionali.
5. In vigenza del periodo transitorio di applicazione (3 mesi) il datore di lavoro non potrà più richiedere al proprio lavoratore l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia, ma dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente ei servizi resi disponibili dall’INPS. E’ in ogni caso riconoscila, per il datore di lavoro del settore privato, la possibilità di richiedere ai proprio dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico. (e.p.) (da CislScuolaSicilia)