Continua l’altalena delle pronunce e delle interpretazioni circa l’applicabilità immediata delle norme del decreto legislativo 150/2009 sulla contrattazione integrativa di istituto.
Secondo i sindacati della scuola la disposizione che assegna la competenza sull’organizzazione del lavoro nella scuola e sulla gestione del personale al dirigente scolastico, anziché alla contrattazione d’istituto con le Rsu, per il momento non può essere applicata perché la norma deve essere prima recepita nel CCNL il cui rinnovo, come è noto, è stato bloccato.
Il Miur ha sostanzialmente convenuto con questa tesi, smentendo indirettamente l’interpretazione diversa che nel gennaio scorso ne aveva dato il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto.
Proprio in Veneto, come riferisce l’Associazione nazionale presidi sul proprio sito (www.anp.it), il giudice ordinario (Tribunale di Venezia – Sezione lavoro e previdenza – sentenza 12 marzo 2011) ha invece mandato assolto un dirigente scolastico contro il quale i sindacati avevano presentato denuncia per azione antisindacale per avere applicato le disposizioni del decreto legislativo 150/2009, in quanto non aveva sottoposto a contrattazione, ma solo ad informazione preventiva le lettere h), i) ed m) dell’art. 6 CCNL Scuola.
Il giudice ha sentenziato che «la contrattazione integrativa non possa svolgersi sulle materie attribuite all’esclusiva competenza del dirigente, e ciò con specifico riferimento all’organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale, nonostante ciò comporti – contrariamente a quanto previsto per la generalità delle loro disposizioni – la sostanziale disapplicazione delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali vigenti al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. 150/09 che rimettevano alla contrattazione collettiva integrativa materie riferite all’organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale, salvo doversi garantire comunque alle OO.SS il diritto all’informazione».
tuttoscuola.com | martedì 15 marzo 2011 |